COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 13.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimenti riuniti nn. 306/B, 307/B, 308/B, 311/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. PALELLA SALVATORE (Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 all’epoca dei fatti); S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 13.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimenti riuniti nn. 306/B, 307/B, 308/B, 311/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SIG. PALELLA SALVATORE (Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 all’epoca dei fatti); S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946
Con note del 03/04/2014 ai nn. 5482/569, 5478/566, 5480/567 e 5481/568 pf 13 14 ms/vdb, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Salvatore Palella, Presidente all’epoca dei fatti della S.S.D. Acireale Calcio 1946, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., per non avere ottemperato al pagamento nei termini stabiliti delle delibere della Commissione Accordi Economici pubblicate sul C.U. n° 10/1 del 21/06/2013 (emessa all’esito del reclamo proposto dal calciatore sig. Luciano Rabbeni) e sul C.U. n° 275/1 del 17/05/2013 (emesse all’esito dei reclami proposti dai calciatori sigg. Felice Francesco Fascetto, Alessandro Zumbo e Girolamo Provenzano). Con le medesime note la Procura Federale ha altresì deferito la S.S.D. Acireale Calcio 1946 a titolo di responsabilità diretta (ex art. 4 comma 1 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio ex Presidente. Sebbene ritualmente convocate le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa né sono comparse all'udienza dibattimentale. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale dispone la riunione dei procedimenti oggettivamente e soggettivamente connessi. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) per complessivi mesi ventiquattro a carico del sig. Salvatore Palella e dell’ammenda di complessivi € 1.200,00 a carico della S.S.D. Acireale Calcio 1946 oltre punti otto di penalizzazione da scontarsi nella s.s. 2014/15. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva nel merito che le irregolarità cui fanno riferimento gli atti di deferimento introduttivi del presente giudizio sono pienamente riscontrabili, risultando documentalmente che il sig. Salvatore Palella non ha ottemperato ai pagamenti in favore dei suindicati tesserati, nei termini stabiliti dalle delibere immediatamente esecutive della Commissione Accordi Economici pubblicate sul C.U. n° 10/1 del 21/06/2013 (emessa all’esito del reclamo proposto dal calciatore sig. Luciano Rabbeni) e sul C.U. n° 275/1 del 17/05/2013 (emesse all’esito dei reclami proposti dai calciatori sigg. Felice Francesco Fascetto, Alessandro Zumbo e Girolamo Provenzano). Ne consegue la responsabilità diretta della S.S.D. Acireale Calcio 1946, in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega alla società il predetto sig. Palella quale suo Presidente all’epoca dei fatti. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi a carico del sig. Salvatore Palella la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) per mesi ventiquattro ed a carico della S.S.D. Acireale Calcio 1946 la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 nonché la penalizzazione di punti quattro in classifica da scontarsi nella s.s. 2014/15. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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