COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 209/A Pol. Dil. COMPRENSORIO NORMANNO (CT) – Appello avverso ammenda di euro 600,00; inibizione fino al 15/09/2014 del Presidente sig.ra Amato Stefania; inibizione fino al 05/09/2014 del dirigente sig. Indelicato Gianluca; squalifica fino al 15/09/2014 dell’allenatore sig. Antonino Panitteri; squalifiche per quattro gare calciatore sig. Giacomo Calamato – Gara Play off di Promozione Comprensorio Normanno/Mussomeli del 11/05/2014 – C.U. N° 518 del 13/05/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 209/A Pol. Dil. COMPRENSORIO NORMANNO (CT) - Appello avverso ammenda di euro 600,00; inibizione fino al 15/09/2014 del Presidente sig.ra Amato Stefania; inibizione fino al 05/09/2014 del dirigente sig. Indelicato Gianluca; squalifica fino al 15/09/2014 dell’allenatore sig. Antonino Panitteri; squalifiche per quattro gare calciatore sig. Giacomo Calamato - Gara Play off di Promozione Comprensorio Normanno/Mussomeli del 11/05/2014 - C.U. N° 518 del 13/05/2014. L’indicata società propone appello avverso i provvedimenti come sopra adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, che ritiene sproporzionati all’effettivo accadimento dei fatti, anche in relazione alla circostanza che molti dei contestati episodi non sarebbero stati rilevati direttamente dagli ufficiali di gara o dai Commissari di Campo designati per cui ne chiede una riduzione in termini più equi e per alcun versi la loro revoca. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell’art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara così come i rapporti dei predetti ufficiali di gara e quelli dei commissari di campo designati costituiscono, ai sensi dell’art. 35 comma 2.1 C.G.S. piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai sostenitori, così come i rapporti dei commissari di campo fanno piena prova, ai sensi del comma 2.2 dell’art. 35 del C.G.S. in ordine a comportamenti violenti posti in essere da tesserati che non siano stati rilevati dagli ufficiali di gara. In particolare dalla combinata lettura dei referti redatti dagli ufficiali di gara e dei commissari di campo si rileva che: a) Prima dell’inizio della gara sono stati esplosi ben undici petardi tutti provenienti dal settore riservato ai sostenitori del Comprensorio Normanno così come dallo stesso settore sono stati esplosi tre petardi nel corso del primo tempo (vedasi rapporto di uno degli assistenti e dei commissari di campo); b) Sempre prima dell’inizio della gara veniva accertato dai commissari di campo, attraverso le dichiarazioni loro rese dal responsabile della società a cui era stata demandata l’organizzazione della gara e dal dirigente della Polizia di Stato operante sul posto, che circa 150 sostenitori a seguito della società Comprensorio Normanno avevano forzato il cordone di addetti al settore loro riservato entrando nella gradinata senza il relativo ticket; c) Al 41’ del 1° t., subito dopo che il Comprensorio Normanno aveva segnato una rete il n.16 sig. Calamato Giacomo, si alzava dalla panchina e rivoltosi verso i sostenitori del Mussomeli, posizionati alle sue spalle, li attingeva con uno sputo; d) Al 20’ del 2° t. é stato allontanato dall’arbitro l’allenatore della reclamante per essere lo stesso entrato, senza autorizzazione, sul terreno di gioco ed assunto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara; e) Al termine della gara alcune persone forzavano un cancello che immetteva nel campo per destinazione ed entravano sul terreno di gioco forzando anche il cordone degli stewards che non riuscivano a trattenerli. I Commissari di Campo accertavano anche che il cancello in questione risultava semi divelto. Tra le persone che erano entrate nel terreno di gioco venivano identificate il Presidente del Comprensorio Normanno sig.ra Stefania Amato, il sig. Indelicato Gianluca, dirigente del Comprensorio Normanno e ed il sig. Licciardello Carmelo (non tesserato come dirigente ma comunque riferibile alla società Comprensorio Normanno) il quale peraltro assumeva un contegno gravemente minaccioso nei confronti dei commissari di campo. Per quanto sopra l’appello non appare fondato, non trovando alcun riscontro negli atti ufficiali di gara quanto lamentato dalla reclamante. Per ciò che riguarda le sanzioni, appare a questa Commissione appena congrua la sanzione dell’ammenda inflitta in relazione ai comportamenti posti in essere dai sostenitori della reclamante di cui la stessa ne deve rispondere a titolo oggettivo non avendo dimostrato di avere assunto alcuno dei comportamenti previsti dall’art. 13 C.G.S.. Così come sono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione le sanzioni inflitte agli altri tesserati. In particolare per ciò che attiene all’aggravamento della sanzione a carico del Presidente del Comprensorio Normanno sig.ra Stefania Amato, già inibita fino al 31/05/2014, si ricorda che, ai sensi dell’ art. 22 comma 8 C.G.S., ai soggetti ai quali è stata inflitta la sanzione dell’inibizione è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi e la violazione di tale divieto comporta un aggravamento della sanzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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