COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 210/A A.S.D. PICCOLI CAMPIONI (RG) appello avverso dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso regolarità Gara Allievi Provinciali, Fase Finale, Nuova Niscemi/Piccoli Campioni del 05/05/2014 – C.U. n° 65 del 14/05/2014 della Delegazione Provinciale di Ragusa, pubblicato il 15/05/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 210/A A.S.D. PICCOLI CAMPIONI (RG) appello avverso dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso regolarità Gara Allievi Provinciali, Fase Finale, Nuova Niscemi/Piccoli Campioni del 05/05/2014 - C.U. n° 65 del 14/05/2014 della Delegazione Provinciale di Ragusa, pubblicato il 15/05/2014 Con il proposto appello la società Piccoli Campioni contesta la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento. In particolare la reclamante evidenzia che con nota dell’11 febbraio 2014, a firma del Presidente pro tempore sig. Gianpaolo Sortino, questi aveva delegato alla firma di qualsiasi atto il sig. Zisa Michele, comunicazione questa pervenuta al competente Comitato Regionale lo stesso giorno 11 febbraio 2014. Il reclamo è fondato e deve trovare accoglimento poiché il sig. Zisa Michele, al momento della sottoscrizione del reclamo, era legittimato alla firma in quanto, ai sensi dell’art. 37 delle N.O.I.F., le variazioni di incarichi hanno decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto gravame annulla la decisione del giudice sportivo territoriale e dispone, ai sensi dell’art.36 comma 5 C.G.S., la restituzione degli atti a quest’ultimo perché decida nel merito. Senza addebito di tassa reclamo.
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