COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 228/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Milocca (oggi ASD Milocca Milena – 930766) Sig. Venturelli Pietro (Presidente all’epoca dei fatti) N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 228/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Milocca (oggi ASD Milocca Milena - 930766) Sig. Venturelli Pietro (Presidente all’epoca dei fatti) N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 20/01/2014 prot. 11.748 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso i certificati medici dei calciatori deferiti attestanti la regolarità della loro posizione avendo adempiuto gli obblighi di tutela medico sportiva per la s.s. 2012-2013. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone conseguentemente di non procedere nei confronti della società A.S.D. Milocca (oggi ASD Milocca Milena - 930766), del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Venturelli Pietro, dei calciatori Cammarata Giuseppe, Cravotta Michele, Sardo Viscuglia Salvatore, Lombardo Angelo, Petruzzella Riccardo, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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