• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 229/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società Pol. D. Mirto (740803)
Sig. Machi Alfredo Calogero (Presidente all’epoca dei fatti)
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 2^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 229/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società Pol. D. Mirto (740803)
Sig. Machi Alfredo Calogero (Presidente all’epoca dei fatti)
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 2^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 20/01/2014 prot. 11.749 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Pol. D. Mirto è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 111 CDT 09 del 08/10/2013, applica: l’ammenda di € 180,00 alla società Pol. D. Mirto (740803); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Machi Alfredo Calogero; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Randazzo Gaetano, Renzetti Samuel, Truglio Salvatore, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 229/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società Pol. D. Mirto (740803)
Sig. Machi Alfredo Calogero (Presidente all’epoca dei fatti)
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 2^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"