COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 17.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PO’ BANDINO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PO’ BANDINO – MOIANO DISPUTATA A PO’ BANDINO IL 27.04.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 143 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DOLLANI ENDRI FINO AL 31/12/2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 17.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PO’ BANDINO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PO’ BANDINO - MOIANO DISPUTATA A PO’ BANDINO IL 27.04.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 143 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DOLLANI ENDRI FINO AL 31/12/2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.05.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Soc. Po’ Bandino, chiedendo la riduzione della violazione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione del direttore di gara da parte di questa Commissione, ha evidenziato come i riferiti contatti con la sua persona siano scaturiti da momenti di foga non caratterizzati da atteggiamento violento. Lo stesso arbitro ha evidenziato che ciò si è verificato in entrambi gli episodi oggetto di squalifica irrogata al giocatore dal G.S.. Il direttore di gara ha altresì, dato atto del fattivo comportamento degli altri tesserati dalla società Po’ Bandino e dei dirigenti della stessa società, apprezzando le scuse fatte da questi. Alla luce di quanto sopra, appare equo rivisitare la sanzione della squalifica inflitta al giocatore Dollani dal G.S. commisurandola fino al data del 30/11/2014. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Dollani Endri fino al 30.11.2014. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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