COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 17.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ COSTACCIARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSTACCIARO – RIGALI DISPUTATA A COSTACCIARO IL 04.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 64 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 08.05.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €.500,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 17.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ COSTACCIARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSTACCIARO – RIGALI DISPUTATA A COSTACCIARO IL 04.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 64 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 08.05.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €.500,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.05.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Costacciaro, chiedendo la riduzione della violazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione che il sostenitore della società Costacciaro già si trovava all’interno del recinto di gioco durante lo svolgimento della gara. In occasione dell’espulsione decretata dall’arbitro nel secondo tempo nei confronti di un giocatore del Costacciaro, il suddetto ha iniziato a protestare all’indirizzo dell’arbitro stesso determinando l’interruzione della gara per circa due minuti, resasi necessaria per consentire all’arbitro di allontanare il sostenitore dal terreno di gioco. In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene equo ridurre ad €. 250,00 l’ammenda nei confronti della società, non essendo configurabile nella fattispecie un invasione di campo, bensì esclusivamente un reiterato comportamento di insulti e minacce da parte dei sostenitori del Costacciaro all’indirizzo del direttore di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta dal G.S. alla società Costacciaro ad €. 250,00. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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