COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 17.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASCIA – VIS FOLIGNO DISPUTATA A CASCIA IL 03.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 147 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 08.05.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SALVUCCI GABRIELE PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 17.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASCIA – VIS FOLIGNO DISPUTATA A CASCIA IL 03.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 147 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 08.05.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SALVUCCI GABRIELE PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.05.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Vis Foligno, chiedendo la riduzione della violazione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione del direttore di gara da parte di questa Commissione ha evidenziato come la gomitata inflitta dal calciatore Salvucci Gabriele ad un avversario è stata portata durante una normale azione di gioco. Tuttavia l’arbitro ha escluso che l’azione sia stata connotata da violenza, circostanza che induce questa Commissione ad una rivisitazione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Salvucci Gabriele riducendola a quattro giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Salvucci Gabriele a quattro giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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