• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 29 MAGGIO 2014
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 27 a carico di:
-il signor Antonio ESPOSITO, allenatore di Base, già tesserato per l’ASD Real San Marco;
-il signor Lucio ESPOSITO, calciatore tesserato per l’ASD Real San Marco;
-il signor Antonello ESPOSITO, calciatore tesserato per l’ASD Real San Marco;
per rispondere della violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità sportiva per avere aggredito e percosso, al termine della gara Real San Marco – Trebisacce nello spogliatoio della squadra del Trebisacce i calciatori, tesserati per l’ASD Trebisacce, Carmine Nigro ed Antonio Rubino, procurando a quest’ultimo lesioni ed escoriazioni varie, diagnosticate dai Sanitari dell’Ospedale di Trebisacce e giudicate guaribili in otto giorni, come meglio descritto nella parte motiva;
-la società ASD REAL SAN MARCO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati Antonio Esposito, Lucio Esposito e Antonello Esposito ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 29 MAGGIO 2014
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 27 a carico di:
-il signor Antonio ESPOSITO, allenatore di Base, già tesserato per l'ASD Real San Marco;
-il signor Lucio ESPOSITO, calciatore tesserato per l'ASD Real San Marco;
-il signor Antonello ESPOSITO, calciatore tesserato per l'ASD Real San Marco;
per rispondere della violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità sportiva per avere aggredito e percosso, al termine della gara Real San Marco - Trebisacce nello spogliatoio della squadra del Trebisacce i calciatori, tesserati per l'ASD Trebisacce, Carmine Nigro ed Antonio Rubino, procurando a quest'ultimo lesioni ed escoriazioni varie, diagnosticate dai Sanitari dell'Ospedale di Trebisacce e giudicate guaribili in otto giorni, come meglio descritto nella parte motiva;
-la società ASD REAL SAN MARCO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati Antonio Esposito, Lucio Esposito e Antonello Esposito ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S..
IL DEFERIMENTO
Il Vice Procuratore Federale,
Esaminati gli atti che hanno dato origine al Procedimento N. 593/13-24, da cui si evince che:
- con la nota datata 28.10.2013, firmata da tale Giovanni Basile, indirizzata alla Procura Federale, veniva segnalato che alla fine
della gara Real San Marco - Trebisacce, del Campionato di Promozione, terminata con il risultato di 0-1 a favore della squadra
ospite, disputata il 20.10.2013 a San Marco Argentano (CS), gli incidenti verificatisi negli spogliatoi, puntualmente descritti
nell'articolo di stampa apparso, il giorno successivo, su "Il Quotidiano della Calabria", non erano stati segnalati dall'Arbitro e né da altri Organi ufficiali, per cui il Giudice Sportivo competente non aveva potuto adottare in merito alcun provvedimento disciplinare;
- la predetta nota stampa dal titolo "Il San Marco perde i tre punti e la testa" riportava che, al termine di detta gara, alcuni tesserati
dell'ASD Real San Marco erano entrati negli spogliatoi della squadra del Trebisacce e proditoriamente avevano aggredito i calciatori
Nigro ed il 18enne Rubino; e ciò era stato stigmatizzato dal Presidente del Trebisacce, il quale affermava che simili episodi,
aggravati dall'aggressione subita da un ragazzo di 18 anni, non dovrebbero essere commessi da nessuno e specialmente da parte
di chi ama il calcio; inoltre la nota stampa riportava che il Presidente del San Marco Argentano si era dissociato dalle iniziative poste
in essere dagli aggressori;
- il referto dell'Arbitro della predetta gara, Fabio Andrea Di Maro non riportava assolutamente alcunché riguardante l'episodio citato
dalla predetta nota stampa e, conseguentemente, sul C.U. n. 47 del 24.10.2013, nei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo
Territoriale presso il C. R. Calabria per le gare disputate il 20.10.2013, non vi era traccia di alcun provvedimento riguardante il
predetto episodio;
Rilevato che il Collaboratore della Procura Federale, Dott. Antonio Lacava, incaricato di svolgere l'attività inquirente, dopo avere accertato che l'esposto, a firma di Giovanni Basile, era risultato anonimo, perché in Trebisacce non esisteva alcuna persona a nome di Giovanni Basile ed era inesistente l'indirizzo trascritto a margine dell'esposto, ha ascoltato separatamente i sottonotati tesserati, opportunamente convocati:
- il signor Antonio Cerchiara, Vice Presidente dell'ASD Trebisacce, nonché Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara in esame,che ha dichiarato che:
• al termine della gara,appena rientrato negli spogliatoi, si era accorto che era in corso una rissa nello spogliatoio del Trebisacce tra i
calciatori di entrambe le squadre, ed appresa la dinamica dell'episodio, si portava immediatamente dall'Arbitro per informarlo che si
stava verificando un'aggressione ai danni dei propri calciatori da parte di alcuni tesserati della Società ASD Real San Marco,
pregandolo di intervenire per rendersi conto di quanto stava succedendo;
• al rientro a Trebisacce il calciatore aggredito Antonio Rubino era stato accompagnato al Pronto Soccorso del locale Ospedale;
• la propria Società non aveva inteso denunciare al Comitato Regionale Calabria l'aggressione perché il Presidente del Real San Marco aveva collaborato, ed infatti, il giorno successivo alla gara, aveva esonerato l'allenatore Antonio Esposito, uno dei responsabili dell'accaduto;
- il signor Carmine Nigro, calciatore dell'ASD Trebisacce, ha riferito che:
• l'aggressione subita da lui e dal collega Rubino era dovuta alla lite verificatasi in occasione della gara Real San Marco -
Trebisacce, disputata nella precedente stagione sportiva;
• all'aggressione subita da lui e dal collega Rubino, da parte dell'allenatore Antonio Esposito e dai figli calciatori, Lucio che aveva
partecipato alla gara, ed Antonello che quel giorno non aveva giocato, erano presenti tutti i suoi compagni di squadra, in grado di
testimoniare;
• nella stessa serata del 20.10.2013, era stato visitato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Trebisacce ma non gli erano state diagnosticate lesioni od altro;
• per l'aggressione subita non era stato ascoltato dai Carabinieri;
- il signor Antonio Rubino,calciatore dell'ASD Trebisacce, ha ammesso che:
• non esistevano motivi validi a giustificare l'aggressione subita negli spogliatoi da parte dell'allenatore Antonio Esposito che gli aveva sferrato un pugno sul viso e dai due figli di questi (Lucio ed Antonello Esposito) che gli avevano procurato escoriazioni varie sulla parte superiore del corpo, diagnosticate e giudicate guaribili in otto giorni dai Sanitari dell'Ospedale di Trebisacce, ove i propri Dirigenti lo avevano accompagnato;
- il signor Francesco Ripoli, Presidente della Società ASD Trebisacce, ha dichiarato che:
- la sera stessa dei fatti accaduti al termine della gara in questione, il Presidente dell'ASD Real San Marco gli aveva telefonato per chiedergli scusa dell'aggressione subita dai propri due calciatori;
• dopo la gara dalla tribuna si era recato negli spogliatoi e qui, tra i responsabili dell'aggressione subita dai due propri calciatori, aveva riconosciuto l'allenatore della squadra del Real San Marco;
• non aveva inteso denunciare l'accaduto al C. R. Calabria perché con la Società ASD Real San Marco erano intercorsi sempre ottimi rapporti ed anche in considerazione che, la stessa sera, il Presidente di quest'ultima Società gli aveva preannunciato l'esonero dei suoi tesserati,responsabili dell'aggressione;
- il signor Mauro Italo, Dirigente Accompagnatore ufficiale dell'ASD Real San Marco, ha riferito che:
• al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi aveva udito delle urla provenire dallo spogliatoio del Trebisacce e si accorgeva che era in corso una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre,che erano a torso nudo, per cui non era riuscito a distinguere i protagonisti della colluttazione, anche perché alcuni loro compagni cercavano di dividere i contendenti;
• anche se era subito intervento a dividere i calciatori che si stavano azzuffando non aveva avuto l’esatta percezione della dinamica dei fatti e dei veri responsabili della rissa, ma "successivamente al momento della rissa, alcuni giocatori sia del San Marco che del Trebisacce, mi riferivano e accertavo io personalmente che appena i giocatori del Trebisacce entravano negli spogliatoi venivano aggrediti dal nostro allenatore, Sig. Esposito Antonio e dai due figli Esposito Antonello e Esposito Lucio";
• la Società ASD Real San Marco, avuta cognizione dei fatti, aveva subito esonerato l'Allenatore Antonio Esposito, ritenendolo il vero responsabile dell'aggressione posta in essere contro i due calciatori del Trebisacce;
- il signor Antonio Chianelli, Presidente dell'ASD Real San Marco, ha dichiarato che:
• aveva assistito alla gara in esame dalla tribuna ed al termine dell'incontro si era portato negli spogliatoi, dove era in corso una accesa discussione tra i calciatori di entrambe le squadre; poi apprendeva che avevano partecipato alla rissa, che si era verificata prima che egli giungesse in tali locali, sia l'allenatore della propria squadra,Antonio Esposito, che i suoi due figli;
• la sera successiva alla gara, d'intesa con altri Soci della Società, aveva esonerato l'allenatore Esposito, responsabile di avere partecipato alla rissa ed anche per gli scarsi risultati conseguiti dalla squadra;
• contestualmente all'esonero aveva corrisposto al predetto allenatore tutta la rimanenza degli emolumenti pattuiti,
- il signor Antonio Esposito, già allenatore di Base dell'ASD San Marco, ha riferito che:
• al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, si era accorto che nello spogliatoio della squadra del Trebisacce era in corso una accesa discussione tra i calciatori di entrambe le squadre ed aveva fatto da paciere per evitare ulteriori conseguenze e non era vero che egli aveva aggredito i calciatori del Trebisacce;
• la sera successiva alla gara in questione, a causa di una nuova sconfitta subita dalla squadra da lui allenata, la Società lo aveva esonerato per motivi tecnici, liquidandogli tutti gli emolumenti contrattuali che gli spettavano;
- il signor Lucio Esposito, calciatore dell'ASD Real San Marco, ha dichiarato che:
• al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, aveva notato che in quello della squadra del Trebisacce era in corso tra i calciatori di entrambe le squadre una accesa discussione che si riferiva ad alcuni episodi della gara, ma non si era verificata alcuna rissa tra gli stessi calciatori e né alcuna aggressione tra lui ed altri tesserati;
- il signor Antonello Esposito, calciatore dell'ASD Real San Marco, ha riferito:
• di non avere disputato la gara in questione perché era infortunato ed aveva assistito all'incontro dalla tribuna;
• al termine della partita si era recato negli spogliatoi e si era accorto che tra i calciatori di entrambe le squadre era in corso una
animata discussione e ciò stava avvenendo nello spogliatoio della squadra del Trebisacce, ma non si stavano verificando contatti
fisici; • notata la presenza in tale spogliatoio di suo padre, di suo fratello Lucio e di altri compagni di squadra, aveva chiesto cosa
stava succedendo, ma subito dopo giungevano i Carabinieri e tutto si calmava;
- il signor Fabio Andrea Di Maro, Arbitro della Sezione AIA di Cosenza, che aveva diretto la gara Real San Marco - Trebisacce, ha
riferito che:
• dopo la fine della gara, mentre si stava facendo la doccia, un Dirigente dell'ASD Trebisacce, Io aveva informato che nello spogliatoio della squadra del Trebisacce alcuni calciatori di entrambe le squadre si stavano picchiando, pertanto recatosi in tale locale notava che era in corso una accesa discussione tra i tesserati di entrambe le Società ed i calciatori erano tutti senza la maglietta e subito dopo con l'arrivo dei Carabinieri tutto era rientrato nella normalità:
• non aveva ritenuto opportuno riportare sul referto tale episodio perché in effetti non aveva notato che si fosse generata una rissa;
Rilevato che il certificato medico rilasciato dai Sanitari dell'Ospedale di Trebisacce al calciatore Antonio Rubino riportata la seguente
diagnosi: "Contusione cranica con ematoma parietale sx e sfumata ecchimosi, riferisce cefalea, ecchimosi palpebrale occhio dx,
lesione escoriata all'emitorace di sx, piccole e sfumate ecchimosi al braccio dx e alla coscia sx, lesioni da graffi",giudicato guaribile in
giorni otto;
Considerato che nel corso degli accertamenti e delle audizioni effettuate (cfr., in particolare audizione signor Mauro Italo e signor Antonio Chianelli), è emerso che negli spogliatoi non era avvenuta alcuna rissa tra i calciatori di entrambe le Società, ma soltanto l'aggressione originata dai predetti tre signori Esposito in danno dei calciatori dell'ASD Trebisacce, Carmine Nigro ed Antonio Rubino, per motivi riconducibili a screzi verificatisi tra di loro, nella precedente Stagione Sportiva 2012-2013, in occasione di un'analoga gara di campionato, e soltanto in un secondo momento, si era accesa un'animata discussione tra altri tesserati delle due Società, i quali in maggior parte erano a torso nudo e, quindi, non identificabili;
Ritenuto che, alla luce degli accertamenti esperiti, il comportamento posto in essere nello spogliatoio della squadra del Trebisacce, al termine della gara Real San Marco - Trebisacce, da parte dell'Allenatore Antonio Esposito e dei suoi due figli calciatori Lucio ed Antonello, tutti tesserati per l'ASD Real San Marco, per avere aggredito e percosso, i due calciatori tesserati per l'ASD Trebisacce, Carmine Nigro ed Antonio Rubino, procurando a quest'ultimo lesioni ed escoriazioni varie, diagnosticate dai Sanitari dell'Ospedale di Trebisacce e giudicate guaribili in otto giorni, integri nei confronti degli stessi tre congiunti Esposito la violazione dei principio di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1,comma 1, del C.G.S, facendo derivare, a titolo oggettivo, la responsabilità della Società ASD Real San Marco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S;
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico Infante; Visto l'art. 32, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva;
HA DEFERITO
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 18 aprile 2014, prot. nr. 6046/593 pf 13-14/GR/mg:
-il signor Antonio Esposito, Allenatore di Base, già tesserato per l'ASD Real San Marco;
-il signor Lucio Esposito, calciatore tesserato per l'ASD Real San Marco;
-il signor Antonello Esposito, calciatore tesserato per l'ASD Real San Marco;
per rispondere della violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità sportiva per avere aggredito e percosso, al termine della gara Real San Marco - Trebisacce nello spogliatoio della squadra del Trebisacce i calciatori tesserati per l'ASD Trebisacce, Carmine Nigro ed Antonio Rubino, procurando a quest'ultimo lesioni ed escoriazioni varie, diagnosticate dai Sanitari dell'Ospedale di Trebisacce e giudicate guaribili in otto giorni, come meglio descritto nella parte motiva;
-la società Real San Marco, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati Antonio
Esposito, Lucio Esposito e Antonello Esposito ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 5, c. 2, del
C.G.S..
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 26 maggio 2014, è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i deferiti.
I deferiti Antonio, Lucio e Antonello Esposito, nei termini assegnati nell'atto di convocazione, hanno fatto pervenire, per il tramite del proprio legale, memoria difensiva con la quale chiedono il proscioglimento da ogni addebito.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:
-per il signor Esposito Antonio, l’inibizione per la durata di mesi sei (6);
-per i calciatori Esposito Lucio e Esposito Antonello la squalifica per sei(6) giornate di gara;
-per la società ASD Real San Marco, l’ammenda di euro 1000,00.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.
In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale:
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale irroga le seguenti sanzioni:
-per il signor ESPOSITO Antonio l’inibizione per la durata di mesi SEI (6);
-per il calciatore ESPOSITO Lucio la squalifica per SEI (6) giornate di gara;
per il calciatore ESPOSITO Antonello la squalifica per SEI (6) giornate di gara;
-per la società ASD REAL SAN MARCO l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).
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Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 27 a carico di:
-il signor Antonio ESPOSITO, allenatore di Base, già tesserato per l’ASD Real San Marco;
-il signor Lucio ESPOSITO, calciatore tesserato per l’ASD Real San Marco;
-il signor Antonello ESPOSITO, calciatore tesserato per l’ASD Real San Marco;
per rispondere della violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità sportiva per avere aggredito e percosso, al termine della gara Real San Marco – Trebisacce nello spogliatoio della squadra del Trebisacce i calciatori, tesserati per l’ASD Trebisacce, Carmine Nigro ed Antonio Rubino, procurando a quest’ultimo lesioni ed escoriazioni varie, diagnosticate dai Sanitari dell’Ospedale di Trebisacce e giudicate guaribili in otto giorni, come meglio descritto nella parte motiva;
-la società ASD REAL SAN MARCO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati Antonio Esposito, Lucio Esposito e Antonello Esposito ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S.."