COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 115. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ACLI SAVIGNANO – GARA PATERNOPOLI/ACLI SAVIGNANO DEL 15.02.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 115. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ACLI SAVIGNANO – GARA PATERNOPOLI/ACLI SAVIGNANO DEL 15.02.2014 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 19.05.2014, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimento, in seconda convocazione (a seguito della sua assenza alla prima convocazione); preso atto del fax del calciatore Covino Francesco, con il quale è stato trasmesso un certificato medico a giustifica della propria assenza alla convocazione odierna; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 13.03.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo proposto dalla medesima società Acli Savignano, per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dell’innanzi nominato calciatore Covino Francesco. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Acli Savignano ha proposto appello avverso la citata decisione. Il direttore di gara, in sede di audizione presso questa C.D.T., ha escluso categoricamente di aver sanzionato, con l’espulsione per doppia ammonizione, nella gara del 9.02.2014 Comprensorio Miscano / Paternopoli, il calciatore Covino Francesco. Alla luce di tale dichiarazione – che non è confutabile sulla base di dichiarazioni di parte, in ragione del principio, che sancisce come gli atti ufficiali arbitrali e le risultanze di eventuali audizioni presso gli Organi disciplinari configurino fonte privilegiata di prova – questa C.D.T. deve considerare regolare, agli effetti disciplinari, la partecipazione del calciatore Covino Francesco alla gara in esame. Deve, peraltro, sottolinearsi che la società reclamante, anche in sede di audizione, ha dichiarato che, al 30’ del secondo tempo, il calciatore Covino Francesco, n. 11 del Paternopoli, era stato ammonito per la seconda volta per gioco falloso e, quindi, espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione, precisando che, alla predetta gara del 9.02.2014, erano presenti, oltre al vice presidente, altri dirigenti ed alcuni calciatori della società reclamante medesima, nonché sottolineando che l’espulsione del nominato calciatore era stata riportata anche dai quotidiani locali. Questa C.D.T. deve ribadire che, in assenza di documentazione probante, idonea a confutare le risultanze del referto arbitrale, non possa accedersi a quanto rappresentato dalla società reclamante. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Acli Savignano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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