COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 117. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NEW STAR VILLA DI BRIANO – GARA SPORTING CLUB SAN LUCIANO/NEW STAR VILLA DI BRIANO DEL 23.04.2014 – PLAY-OFF 3^ CAT. –DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
117. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NEW STAR VILLA DI BRIANO – GARA SPORTING CLUB SAN LUCIANO/NEW STAR VILLA DI BRIANO DEL 23.04.2014 – PLAY-OFF 3^ CAT. –DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, con l’assistenza del legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 42 dell’8.05.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, ad entrambe le società, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del calciatore Del Vecchio Giuseppe; l’ammenda di euro 80,00. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società New Star Villa di Briano ha proposto appello avverso le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante non può trovare accoglimento. Deve premettersi che la reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha chiesto la revoca di tutte le sanzioni, in quanto estranea ai fatti. Il direttore di gara, nel proprio rapporto, ha puntualmente dettagliato i fatti verificatisi nella circostanza: al 40’ del secondo tempo, ovvero al momento in cui veniva decretata, da parte dell’arbitro, la sospensione definitiva della gara, si era registrata una rissa in campo, da parte di calciatori di entrambe le squadre, nonché ad opera dei tifosi locali, con lancio di oggetti vari (bottiglie di plastica, aste, ecc.). La reclamante ha asserito di non aver avuto responsabilità in ordine alla rissa medesima. Viceversa, il referto del direttore di gara, che nel diritto sportivo configura fonte privilegiata di prova, esplicita in modo dettagliato che si è verificata una rissa generale, alla quale hanno partecipato tutti i calciatori di entrambe le società, con l’intervento attivo anche dei tifosi locali. L’arbitro ha precisato, inoltre, che vano è stato ogni suo tentativo di riportare la calma, al fine di poter riprendere la gara. Sulla base delle enunciate considerazioni, questa C.D.T. giudica di dover respingere il reclamo proposto. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società New Star Villa di Briano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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