COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 118. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RUTINO SPORT – GARA STELLA CILENTO /RUTINO SPORT DEL 26.01.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 118. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RUTINO SPORT – GARA STELLA CILENTO /RUTINO SPORT DEL 26.01.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto della e-mail della società, con la quale comunicava di non poter presenziare alla richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 40 del 10.04.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo della società Rutino Sport, presentato per la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Radano (e non Radamo) Gianluigi. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Rutino Sport ha proposto appello avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può trovare accoglimento. Invero, l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, tramite una e-mail trasmessa in data 18.02.2014, aveva chiesto al CED della Lega Nazionale Dilettanti, nella sua qualità di Ufficio centrale di tesseramento, la rettifica del cognome del calciatore, da Radamo Giamluigi (con errore di digitazione anche del nome) a Radano Gianluigi, della società Stella Cilento. Nella stessa e-mail era stato trasmesso anche il codice fiscale corretto del calciatore Radano Gianluigi. Di conseguenza, la partecipazione alla gara del calciatore è da considerare regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Rutino Sport; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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