COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 28.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. SFORZINI MARCELLO, dirigente C.G.S. Granata e C.G.S. GRANATA – camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 28.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. SFORZINI MARCELLO, dirigente C.G.S. Granata e C.G.S. GRANATA - camp. II^ categoria Con nota 18.4.2014 n. 6042/851, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. SFORZINI MARCELLO, dirigente C.G.S. Granata, della violazione degli artt. 1, comma 5, e 5, comma, 1, del C.G.S., per avere espresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, giudizi e rilievi lesivi dell’arbitro della gara Granata – Gatteo del 23.3.2014; - I - Il C.G.S. GRANATA, della responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascritta ad una persona che ha svolto attività nell’interesse della società. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, informa di essersi accordato con il sig. SFORZINI e con il rappresentante del C.G.S. GRANATA per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi degli artt. 23 del C.G.S., con la inibizione per mesi 4, anziché per mesi 6 come sanzione base, per il sig. SFORZINI MARCELLO e con l'ammenda di € 330, anziché € 500 come sanzione base, per il C.G.S. GRANATA. La Commissione, - letto il deferimento; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - ritenute congrue le sanzioni proposte, con ordinanza non impugnabile, ex art. 23 del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S., - di infliggere : al sig. SFORZINI MARCELLO la inibizione per mesi 4 ed al C.G.S. GRANATA l'ammenda di € 330.
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