COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI AMBROSI ALESSANDRO E ERCOLI MASSIMO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DEL SIG. AMLETO SALVATORI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL CGS IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE NOIF, DELLA SOCIETÀ ASD LO.FRA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA ASD POL ATLETICO FIUGGI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI AMBROSI ALESSANDRO E ERCOLI MASSIMO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DEL SIG. AMLETO SALVATORI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL CGS IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE NOIF, DELLA SOCIETÀ ASD LO.FRA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA ASD POL ATLETICO FIUGGI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, in data 14.5.2013, ha trasmesso alla Procura Federale, una nota avente per oggetto la segnalazione della POL. ATLETICO FIUGGI, con la quale ha evidenziato un asserito comportamento in violazione delle norme federali, posto in essere dalla A.S.D. LO.FRA SRL. La Procura ha rilevato che la predetta società LO.FRA , in collaborazione con la JUVENTUS SPA e previa autorizzazione della F.I.G.C., ha organizzato un raduno per giovani calciatori, in occasione del quale contattava singolarmente a casa i calciatori tesserati per la società ATLETICO FIUGGI, invitandoli a partecipare al suddetto raduno, senza il preventivo consenso della propria società e delle relative certificazioni mediche. Ha rilevato la Procura Federale che, in sede di audizione, il Presidente della POL. ATLETICO FIUGGI, Sig. AMLETO SALVATORI, confermava il contenuto della nota di cui sopra e precisava che in data 14.5.2013 alle ore 21.09 riceveva a mezzo posta elettronica una richiesta del LO.FRA a firma del Presidente, Sig.ra MARCHETTI PAOLA, avente per oggetto il rilascio del nullaosta nonché dei certificati medici di quattro giovani calciatori, tesserati con la POL. ATLETICO FIUGGI, al fine di consentire loro la partecipazione al raduno sopraindicato, che si sarebbe svolto il 15.5.2013. Ha precisato sempre il SALVATORI che i quattro ragazzi erano già stati contattati dalla Società LO.FRA, senza la preventiva suddetta richiesta, e che gli stessi avrebbero partecipato al suddetto raduno, senza il prescritto nulla osta e certificazione medica. Nella audizione la Sig.ra MARCHETTI PAOLA, oltre a precisare alcuni dettagli sulla organizzazione del raduno, dichiarava che i responsabili del raduno in questione svoltosi a Fiuggi il 15.6.2013, erano i Sigg.ri AMBROSI ALESSANDRO ed ERCOLI MASSIMO, allenatore della Società ATLETICO FIUGGI, il quale segnalava la disponibilità a partecipare al predetto raduno di quattro giovani calciatori. Ha anche precisato la Presidente MARCHETTI che non avendo avuto riscontro alla richiesta del 14.5.2013, i quattro ragazzi non prendevano parte al raduno. A questo punto il Sig. ERCOLI dichiara alla Procura che invitava la Presidente MARCHETTI a contattare i genitori dei quattro calciatori e che successivamente egli stesso si recava presso la segreteria della POL. FIUGGI per risolvere la questione, ricevendo un netto rifiuto, sostenendo che la Società LO.FRA, nella circostanza, aveva tenuto un comportamento scorretto, intervenendo presso i genitori dei quattro calciatori. Ha rilevato infine la Procura Federale, che in sede di audizione, sia i dirigenti della POL. ATLETICO FIUGGI, BRUNI ROBERTO e PIERLUIGI PASSERI, unitamente ai genitori di quattro ragazzi, hanno confermato integralmente i comportamenti tenuti dai Sigg.ri ERCOLI MASSIMO e ALESSANDRO AMBROSI, per convincere i quattro atleti della POL. ATLETICO FIUGGI a partecipare al raduno giovanile del 15.5.2013, senza comunque ottenerne la partecipazione. Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Procura Federale ha inteso deferire a questa Commissione Disciplinare i Sigg.ri AMBROSI ALESSANDRO e ERCOLI MASSIMO per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., il Sig. AMLETO SALVATORI per violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in riferimento all’art. 38 comma 1 delle NOIF, la Società ASD LO.FRA ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. e la ASD POL ATLETICO FIUGGI ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S.. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare era presente il Rappresentante della Procura Federale, Avv. FRANCESCO BEVIVINO, e tutti i soggetti deferiti. Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità de deferiti chiedendo per i Sigg.ri ALESSANDRO AMBROSI, ERCOLI MASSIMO e AMLETO SALVATORI la sanzione di 10 mesi di inibizione, per le Società LO.FRA SRL l’ammenda di € 800,00 e 2 punti di penalizzazione in caso di ripresa di attività agonistica e ATLETICO FIUGGI l’ammenda di € 800,00 e 2 punti di penalizzazione. Interviene il Sig. ERCOLI che si riporta alla memoria difensiva, che la Procura non accoglie in quanto mai ricevuta. Richiama il Sig. ERCOLI l’art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico, in cui viene esplicitato che l’attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte presso la medesima Società ed avendo due figli di 13 e 8 anni, amanti del calcio li ha iscritti alle scuole calcio più vicine. Ovviamente quando non svolgono allenamento il sig. ERCOLI accompagna i ragazzi e nell’occasione aiuta, in qualità di genitore, a posizionare gli attrezzi e svolgere altre incombenze necessarie. Veniva poi contattato dal LO.FRA la quale Società proponeva allo stesso un tesseramento come allenatore, per poi eseguire un raduno/provino con la F.C. JUVENTUS, ma lo stesso rifiutava in quanto già tesserato come calciatore con la Società ATLETICO PIGLIO fino al 30.6.2013. Quindi gli veniva richiesto di poter segnalare calciatori idonei per tale provino. Il Sig. ERCOLI quindi segnalava suo figlio, specificando però che doveva essere rilasciato il necessario nulla osta. La Società LOFRA contattava successivamente i calciatori senza che la Società ATLETICO PIGLIO ne fosse a conoscenza. Conclude il Sig. ERCOLI di aver agito in totale buona fede. Interviene l’AMBROSI il quale afferma che si è svolto un raduno ufficiale della Juventus, ma nega di essersi recato a casa dei calciatori, così come risulta dalle indagini esperite dalla Procura Federale, e di aver contattato solamente il figlio del Sig. ERCOLI. La Presidente, Sig.ra MARCHETTI PAOLA, anch’essa interviene affermando che senza il necessario nulla osta e le certificazioni mediche non avrebbe mai convocato i calciatori in argomento, tanto che i predetti non hanno effettivamente preso parte ai provini del 15.5.2013. Il Sig. SALVATORI, Presidente della POL. ATLETICO FIUGGI, ha tenuto a precisare che i genitori si erano rivolti al Sig. SALVATORI, per cui a quel punto ha ritenuto di denunciare il tutto al C.R. Lazio. Anche il nuovo Presidente della Società ATLETICO FIUGGI, Sig. PANNONE PIETRO, è intervenuto escludendo ogni responsabilità della nuova dirigenza. Questa Commissione, analizzato il comportamento di tutti i deferiti e pur tenendo conto di quanto rappresentato dagli stessi, non può che condividere le proposte avanzate dalla Procura Federale, per le violazioni ascritte ai soggetti deferiti, le quali sono da ritenere congrue rispetto alle violazioni attuate dai Sigg.ri AMBROSI ALESSANDRO, ERCOLI MASSIMO e SALVATORI AMLETO nella vicenda in questione. Per quanto concerne, invece, la ASD ATLETICO FIUGGI, questa Commissione ritiene che la sanzione possa essere ridimensionata entro limiti di minore entità, tenuto conto di alcune precisazioni avanzate dalla nuova dirigenza della Società. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando ai Sigg.ri ALESSANDRO AMBROSI, ERCOLI MASSIMO e AMLETO SALVATORI la sanzione di 10 mesi di inibizione e alla Società ATLETICO FIUGGI l’ammenda di € 600,00 e 1 punto di penalizzazione. Nulla a carico della Società A.S.D. LOFRA S.R.L. in quanto inattiva a far data dal 5.9.2013. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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