COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI AMBROSI ALESSANDRO E ERCOLI MASSIMO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DEL SIG. AMLETO SALVATORI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL CGS IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE NOIF, DELLA SOCIETÀ ASD LO.FRA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA ASD POL ATLETICO FIUGGI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI
AMBROSI ALESSANDRO E ERCOLI MASSIMO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1
DEL C.G.S., DEL SIG. AMLETO SALVATORI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1
DEL CGS IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE NOIF, DELLA SOCIETÀ ASD
LO.FRA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA ASD POL ATLETICO FIUGGI
AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, in data 14.5.2013, ha trasmesso alla Procura
Federale, una nota avente per oggetto la segnalazione della POL. ATLETICO FIUGGI, con la
quale ha evidenziato un asserito comportamento in violazione delle norme federali, posto in essere
dalla A.S.D. LO.FRA SRL.
La Procura ha rilevato che la predetta società LO.FRA , in collaborazione con la JUVENTUS SPA
e previa autorizzazione della F.I.G.C., ha organizzato un raduno per giovani calciatori, in
occasione del quale contattava singolarmente a casa i calciatori tesserati per la società ATLETICO
FIUGGI, invitandoli a partecipare al suddetto raduno, senza il preventivo consenso della propria
società e delle relative certificazioni mediche.
Ha rilevato la Procura Federale che, in sede di audizione, il Presidente della POL. ATLETICO
FIUGGI, Sig. AMLETO SALVATORI, confermava il contenuto della nota di cui sopra e precisava
che in data 14.5.2013 alle ore 21.09 riceveva a mezzo posta elettronica una richiesta del LO.FRA
a firma del Presidente, Sig.ra MARCHETTI PAOLA, avente per oggetto il rilascio del nullaosta
nonché dei certificati medici di quattro giovani calciatori, tesserati con la POL. ATLETICO FIUGGI,
al fine di consentire loro la partecipazione al raduno sopraindicato, che si sarebbe svolto il
15.5.2013.
Ha precisato sempre il SALVATORI che i quattro ragazzi erano già stati contattati dalla Società
LO.FRA, senza la preventiva suddetta richiesta, e che gli stessi avrebbero partecipato al suddetto
raduno, senza il prescritto nulla osta e certificazione medica.
Nella audizione la Sig.ra MARCHETTI PAOLA, oltre a precisare alcuni dettagli sulla
organizzazione del raduno, dichiarava che i responsabili del raduno in questione svoltosi a Fiuggi il
15.6.2013, erano i Sigg.ri AMBROSI ALESSANDRO ed ERCOLI MASSIMO, allenatore della
Società ATLETICO FIUGGI, il quale segnalava la disponibilità a partecipare al predetto raduno di
quattro giovani calciatori. Ha anche precisato la Presidente MARCHETTI che non avendo avuto
riscontro alla richiesta del 14.5.2013, i quattro ragazzi non prendevano parte al raduno.
A questo punto il Sig. ERCOLI dichiara alla Procura che invitava la Presidente MARCHETTI a
contattare i genitori dei quattro calciatori e che successivamente egli stesso si recava presso la
segreteria della POL. FIUGGI per risolvere la questione, ricevendo un netto rifiuto, sostenendo che
la Società LO.FRA, nella circostanza, aveva tenuto un comportamento scorretto, intervenendo
presso i genitori dei quattro calciatori.
Ha rilevato infine la Procura Federale, che in sede di audizione, sia i dirigenti della POL.
ATLETICO FIUGGI, BRUNI ROBERTO e PIERLUIGI PASSERI, unitamente ai genitori di quattro
ragazzi, hanno confermato integralmente i comportamenti tenuti dai Sigg.ri ERCOLI MASSIMO e
ALESSANDRO AMBROSI, per convincere i quattro atleti della POL. ATLETICO FIUGGI a
partecipare al raduno giovanile del 15.5.2013, senza comunque ottenerne la partecipazione.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Procura Federale ha inteso deferire a questa
Commissione Disciplinare i Sigg.ri AMBROSI ALESSANDRO e ERCOLI MASSIMO per la
violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., il Sig. AMLETO SALVATORI per violazione di cui all’art.
1 comma 1 del CGS in riferimento all’art. 38 comma 1 delle NOIF, la Società ASD LO.FRA ai sensi
dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. e la ASD POL ATLETICO FIUGGI ai sensi dell’art. 4 comma 1 del
C.G.S..
Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare era presente il Rappresentante della
Procura Federale, Avv. FRANCESCO BEVIVINO, e tutti i soggetti deferiti.
Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità de deferiti
chiedendo per i Sigg.ri ALESSANDRO AMBROSI, ERCOLI MASSIMO e AMLETO SALVATORI la
sanzione di 10 mesi di inibizione, per le Società LO.FRA SRL l’ammenda di € 800,00 e 2 punti di
penalizzazione in caso di ripresa di attività agonistica e ATLETICO FIUGGI l’ammenda di €
800,00 e 2 punti di penalizzazione.
Interviene il Sig. ERCOLI che si riporta alla memoria difensiva, che la Procura non accoglie in
quanto mai ricevuta.
Richiama il Sig. ERCOLI l’art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico, in cui viene esplicitato che
l’attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte presso la medesima Società ed avendo
due figli di 13 e 8 anni, amanti del calcio li ha iscritti alle scuole calcio più vicine. Ovviamente
quando non svolgono allenamento il sig. ERCOLI accompagna i ragazzi e nell’occasione aiuta, in
qualità di genitore, a posizionare gli attrezzi e svolgere altre incombenze necessarie.
Veniva poi contattato dal LO.FRA la quale Società proponeva allo stesso un tesseramento come
allenatore, per poi eseguire un raduno/provino con la F.C. JUVENTUS, ma lo stesso rifiutava in
quanto già tesserato come calciatore con la Società ATLETICO PIGLIO fino al 30.6.2013.
Quindi gli veniva richiesto di poter segnalare calciatori idonei per tale provino. Il Sig. ERCOLI
quindi segnalava suo figlio, specificando però che doveva essere rilasciato il necessario nulla osta.
La Società LOFRA contattava successivamente i calciatori senza che la Società ATLETICO
PIGLIO ne fosse a conoscenza.
Conclude il Sig. ERCOLI di aver agito in totale buona fede. Interviene l’AMBROSI il quale afferma che si è svolto un raduno ufficiale della Juventus, ma nega
di essersi recato a casa dei calciatori, così come risulta dalle indagini esperite dalla Procura
Federale, e di aver contattato solamente il figlio del Sig. ERCOLI.
La Presidente, Sig.ra MARCHETTI PAOLA, anch’essa interviene affermando che senza il
necessario nulla osta e le certificazioni mediche non avrebbe mai convocato i calciatori in
argomento, tanto che i predetti non hanno effettivamente preso parte ai provini del 15.5.2013.
Il Sig. SALVATORI, Presidente della POL. ATLETICO FIUGGI, ha tenuto a precisare che i genitori
si erano rivolti al Sig. SALVATORI, per cui a quel punto ha ritenuto di denunciare il tutto al C.R.
Lazio.
Anche il nuovo Presidente della Società ATLETICO FIUGGI, Sig. PANNONE PIETRO, è
intervenuto escludendo ogni responsabilità della nuova dirigenza.
Questa Commissione, analizzato il comportamento di tutti i deferiti e pur tenendo conto di quanto
rappresentato dagli stessi, non può che condividere le proposte avanzate dalla Procura Federale,
per le violazioni ascritte ai soggetti deferiti, le quali sono da ritenere congrue rispetto alle violazioni
attuate dai Sigg.ri AMBROSI ALESSANDRO, ERCOLI MASSIMO e SALVATORI AMLETO nella
vicenda in questione.
Per quanto concerne, invece, la ASD ATLETICO FIUGGI, questa Commissione ritiene che la
sanzione possa essere ridimensionata entro limiti di minore entità, tenuto conto di alcune
precisazioni avanzate dalla nuova dirigenza della Società.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando ai
Sigg.ri ALESSANDRO AMBROSI, ERCOLI MASSIMO e AMLETO SALVATORI la sanzione di 10
mesi di inibizione e alla Società ATLETICO FIUGGI l’ammenda di € 600,00 e 1 punto di
penalizzazione.
Nulla a carico della Società A.S.D. LOFRA S.R.L. in quanto inattiva a far data dal 5.9.2013.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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