COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI BELALBA MARIO E CHIANESE GIUSEPPE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLE SOCIETÀ POL. GAETA SRL E ASD CITTA’ DI MINTURNOMARINA AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI BELALBA MARIO E CHIANESE GIUSEPPE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLE SOCIETÀ POL. GAETA SRL E ASD CITTA’ DI MINTURNOMARINA AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 6.9.2013, ha inviato alla Procura Federale, per le opportune valutazioni, copia dell’articolo pubblicato sul quotidiano “LATINA OGGI” del 28.8.2013, dal quale si evince che la gara amichevole GAETA – CITTA’ DI MINTURNOMARINA è stata giocata senza aver ottenuto apposita autorizzazione dagli Organi Federali della F.I.G.C. La Procura Federale, dopo aver effettuato le opportune indagini, ha verificato che effettivamente non risulta essere stata effettuata alcuna richiesta di autorizzazione al Comitato Regionale Lazio per la disputa dell’incontro amichevole di cui sopra. Ha ritenuto, pertanto, l’Organo Inquirente che, non avendo le due Società rispettato il contenuto dell’art. 33 comma 3 del Regolamento della L.N.D., che prevede per gli incontri amichevoli e per le organizzazioni di manifestazioni la preventiva richiesta di autorizzazione agli Organi Federali competenti, di deferire a questa Commissione Disciplinare i Sigg.ri BELALBA MARIO e CHIANESE GIUSEPPE per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e le Società POL. GAETA SRL e ASD CITTA’ DI MINTURNOMARINA ai sensi della violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare Territoriale era presente il Rappresentante della Procura Federale, Avv. LUCA SANZI, mentre per i deferiti nessuno era presente. Conclude la Procura con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il Presidente BELALBA MARIO l’inibizione per 4 mesi, per il Presidente CHIANESE GIUSEPPE l’inibizione per 4 mesi, e per le Società GAETA e CITTA’ DI MINTURNO MARINA l’ammenda di € 500. Questa Commissione, dopo aver esaminato il contenuto degli atti in possesso ed accertate le responsabilità dei deferiti, ritiene che, alla luce dei precedenti orientamenti per casi analoghi a quello prospettato, la sanzione dell’inibizione a carico dei Presidenti BELALBA MARIO e CHIANESE GIUSEPPE possa essere riportata a 2 mesi di inibizione mentre per quanto attiene l’ammenda comminata alle società, la stessa possa essere lievemente ridimensionata. Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando ai Presidenti BELALBA MARIO e CHIANESE GIUSEPPE mesi 2 di inibizione ed alle Società GAETA e CITTA’ DI MINTURNOMARINA l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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