COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 29.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio del sig. ABALSAMO VINCENZO, giocatore tesserato per la A.S.D. V.D.A.CHARVENSOD, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 72 del 15.5.2014, con il quale veniva comminata al medesimo la squalifica per cinque gare (gara VDA CHARVENSOD – SETTIMO del 11.5.2014 – Campionato Eccellenza girone 1)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 29.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio del sig. ABALSAMO VINCENZO, giocatore tesserato per la A.S.D. V.D.A.CHARVENSOD, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 72 del 15.5.2014, con il quale veniva comminata al medesimo la squalifica per cinque gare (gara VDA CHARVENSOD - SETTIMO del 11.5.2014 - Campionato Eccellenza girone 1) Con il reclamo in oggetto, tempestivamente proposto in quanto non soggetto ad abbreviazione dei termini di impugnazione, il sig. Abalsamo richiede una riduzione della sanzione comminatagli dal giudice sportivo, fornendo una ricostruzione del fatto che ha determinato il provvedimento di squalifica leggermente diversa da quella risultante dal rapporto arbitrale, affermando in particolare che il gesto aggressivo compiuto nei riguardi del direttore di gara sarebbe stato involontario e determinato dalla concitazione del momento, successivamente alle vibranti proteste conseguite all’espulsione del capitano della propria squadra. Questa Commissione, letta la documentazione ufficiale della gara, ritiene che in assenza di altri elementi le risultanze del rapporto arbitrale -che, come noto, costituiscono piena prova dei fatti avvenuti sul terreno di gioco- non possano essere smentite dalle affermazioni del reclamante; al riguardo l’arbitro ha dichiarato che alla notifica del provvedimento di espulsione al capitano della squadra, il sig. Abalsamo gli correva incontro e lo spingeva con forza, insultandolo e tenendo un atteggiamento minaccioso, ritardando altresì la ripresa della gara Tuttavia il riesame del caso concreto, unitamente alle scuse fornite dal giocatore per il comportamento irriverente nei confronti dell’arbitro, giustificano una lieve riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Per tali ragioni la Commissione Disciplinare RIDUCE a quattro gare la squalifica inflitta al giocatore Abalsamo Vincenzo, disponendo altresì la restituzione al reclamante della tassa di reclamo.
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