COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 29.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. VIRTUS CALCIO PUTIGNANO – A.S.D. NOVOLI del 18/5/2014 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS CALCIO PUTIGNANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CARACCIOLESE Francesco e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 22/5/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 29.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
GARA: A.S.D. VIRTUS CALCIO PUTIGNANO – A.S.D. NOVOLI del 18/5/2014 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS CALCIO PUTIGNANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CARACCIOLESE Francesco e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 22/5/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
rilevato che dalla documentazione acquisita al procedimento il comportamento del calciatore
CARACCIOLESE Francesco è risultato essere solo antisportivo, gravemente irriguardoso e
ingiurioso nei confronti dell’arbitro ma non anche violento per cui adeguata si appalesa la sanzione
della squalifica fino al 31/10/2014;
rilevato altresì che la sanzione dell’ammenda inflitta alla società reclamante, tenuto conto della
recidiva specifica e reiterata addebitata alla società A.S.D. VIRTUS CALCIO PUTIGNANO può
tuttavia essere punita con l’ammenda di € 300,00
ritenuto altresì non necessaria l’audizione della società reclamante atteso il parziale accoglimento
dell’intero ricorso così come richiesto
P.Q.M.
DELIBERA
- Ridursi la squalifica inflitta al calciatore CARACCIOLESE Francesco al 31/10/2014;
- Ridursi l’ammenda inflitta alla società A.S.D. VIRTUS CALCIO PUTIGNANO ad € 300,00;
- Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso;
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