COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 29.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. REAL SAN GIORGIO – POL. POLIMNIA CALCIO del 18/5/2014 (Reclamo della società POL. POLIMNIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammende di € 500,00 più € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 22/5/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 29.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. REAL SAN GIORGIO – POL. POLIMNIA CALCIO del 18/5/2014 (Reclamo della società POL. POLIMNIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammende di € 500,00 più € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 22/5/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che per quanto attiene la sanzione relativa alla presenza in campo del sostenitore della società POL. POLIMNIA CALCIO può ritenersi adeguatamente punita con l’ammenda di € 300,00, atteso il fattivo comportamento dei dirigenti della società POL. POLIMNIA CALCIO, prontamente intervenuti per il rientro del suddetto sostenitore in gradinata; ritenuto che l’accensione dei fumogeni da parte dei sostenitori della società reclamante può essere adeguatamente punita con l’ammenda di € 150,00, essendo tale episodio verificatosi per la prima volta nell’intero campionato; in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società DELIBERA - Ridursi entrambe le ammende per complessivi € 450,00 per le motivazioni innanzi citate; - Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso;
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