COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 del 06.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ US TRIVIGNANO (Campionato di II Categoria – Gir. C – Play Off) in merito alla sanzione pecuniaria di € 500,00 inflitta dal GST ai sensi dell’art. 18 punto 11 lettera B e Art. 4 punto 3 del CGS All’esito della gara di play-off tra RIVOLTO/TRIVIGNANO disputata il giorno 11.05.2014. (In C.U. del Comitato Regionale n. 127 del 14.5.2014).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 137 del 06.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’ US TRIVIGNANO (Campionato di II Categoria – Gir. C – Play Off) in merito alla sanzione pecuniaria di € 500,00 inflitta dal GST ai sensi dell’art. 18 punto 11 lettera B e Art. 4 punto 3 del CGS All’esito della gara di play-off tra RIVOLTO/TRIVIGNANO disputata il giorno 11.05.2014. (In C.U. del Comitato Regionale n. 127 del 14.5.2014).
L’US TRIVIGNANO ha tempestivamente impugnato il provvedimento pubblicato nel C.U. n° 127 del Comitato Regionale con il quale il G.S.T. ha irrogato l’ammenda di € 500 a carico della società reclamante per i seguenti motivi:
“Perché, dal 48' del secondo tempo (minuto in cui veniva concesso un calcio di rigore a favore della squadra avversaria del Rivolto) e per tutta la durata dei tempi supplementari, nonché durante il rientro negli spogliatoi, alcuni propri sostenitori, posizionati a pochi metri di distanza dalla assistente dell'arbitro, dietro la rete di recinzione, rivolgevano alla predetta collaboratrice del direttore di gara espressioni
gravemente offensive; perché, in tale lasso di tempo, i sostenitori dell'US Trivignano proferivano epiteti ingiuriosi anche nei confronti dell'arbitro (responsabilità oggettiva).“ Con il proprio stringato reclamo, l’US TRIVIGNANO in persona del proprio Presidente, non contesta che i fatti siano effettivamente accaduti, presentando altresì “le più sincere scuse ai componenti della terna arbitrale per frasi ed epiteti che in ogni caso non dovrebbero far parte di un incontro di calcio”. Ciò che la società reclamante - e per essa il suo Presidente - si limita a chiedere è che gli stessi siano valutati nel contesto dell’ambiente creatosi alla fine di un incontro valido per i play-off, posto che il Trivignano stava vincendo sino al 48’ della seconda frazione di gioco, “con valide speranze di passaggio di categoria”, salvo poi vedersi fischiare contro un calcio di rigore; rimarcando altresì la storica correttezza dei propri tifosi. La CDT nell’affrontare in sede di riesame il caso in oggetto deve preliminarmente rammentare la fede privilegiata che riveste il resoconto dell’arbitro, per la posizione qualificata che l’ordinamento sportivo gli riserva (art. 35/2 C.G.S.: . Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori) e che non consente di mettere in discussione quanto descritto nel rapporto o negli eventuali supplementi. Nello specifico non è neppur necessario soffermarsi sulla efficacia probatoria del referto arbitrale, dal momento che la veridicità di quanto attestato dal Direttore di Gara non è neppure messa in discussione dalla reclamante. L’importanza della posta in palio non può considerarsi come circostanza attenuante, posto che le offese di gruppo non si sono limitate al momento della concessione del calcio di rigore, ma hanno proseguito - con particolare grado di offensività ed accanimento, soprattutto nei confronti della assistente dell’arbitro - per tutta la durata dei tempi supplementari e durante il rientro della terna negli spogliatoi. Di tutta evidenza che le gravi offese (soprattutto per quanto riportato nell’allegato a referto arbitrale predisposto dalla assistente del direttore di gara) per il numero degli autori, la loro prolungata reiterazione ed il particolare intento offensivo, reso più roboante dal fatto che gli stessi si trovavano a pochi metri di distanza dalla assistente dell’arbitro, non possono trovare giustificazione alcuna neppure tenendo conto della rilevanza agonistica del match. Da ciò ritiene la CDT che il provvedimento impugnato sia meritevole di piena conferma P.Q.M.
La C.D.T. – FVG così decide: respinge integralmente il reclamo proposto dall’US TRIVIGNANO confermando la sanzione assunta dal GST nei confronti della Società e dispone di incamerare la relativa tassa.
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