COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 del 06.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri COLLE Claudio, SCUSSOLINI Gianni Lino, TONIZZO Francesco, nonché della società A.S.D. VARMO. Il deferimento: con raccomandata dd 04.03.2014, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg.ri COLLE Claudio, SCUSSOLINI Gianni Lino, TONIZZO Francesco, Dirigenti della A.S.D. VARMO e la società A.S.D.VARMO per rispondere rispettivamente: – i primi tre della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere in più circostanze indebitamente richiesto ai genitori del calciatore Di Lenarda Daniel somme di denaro, inizialmente quantificate in € 2.500,00 e quindi lievitate fino ad € 7.000,00, per la concessione dello svincolo del cartellino del predetto giocatore, che aveva manifestato l’intenzione di interrompere il rapporto di tesseramento a suo tempo assunto la società A.S.D.VARMO; – La società A.S.D.VARMO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS per la condotta violativa ascritta ai summenzionati propri dirigenti.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 del 06.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri COLLE Claudio, SCUSSOLINI Gianni Lino, TONIZZO Francesco, nonché della società A.S.D. VARMO. Il deferimento: con raccomandata dd 04.03.2014, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg.ri COLLE Claudio, SCUSSOLINI Gianni Lino, TONIZZO Francesco, Dirigenti della A.S.D. VARMO e la società A.S.D.VARMO per rispondere rispettivamente: - i primi tre della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere in più circostanze indebitamente richiesto ai genitori del calciatore Di Lenarda Daniel somme di denaro, inizialmente quantificate in € 2.500,00 e quindi lievitate fino ad € 7.000,00, per la concessione dello svincolo del cartellino del predetto giocatore, che aveva manifestato l’intenzione di interrompere il rapporto di tesseramento a suo tempo assunto la società A.S.D.VARMO; - La società A.S.D.VARMO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS per la condotta violativa ascritta ai summenzionati propri dirigenti. Il dibattimento. Convocati per la riunione del 29.05.2014, avanti alla CDT FVG compariva un avvocato in rappresentanza dei sigg.ri COLLE Claudio, SCUSSOLINI Gianni Lino, TONIZZO Francesco e della ASD VARMO, giusta procura speciale prodotta. Nessuna difesa scritta è stata svolta nei termini di regolamento. La difesa ha evidenziato che il giocatore aveva chiesto lo svincolo e che la prima persona che si era interessata a tal fine era stata il sig. TONIZZO, che ha funto da “mediatore” e ha tentato di assecondare la volontà del giocatore. Successivamente gli altri dirigenti deferiti hanno rappresentato la volontà di voler rientrare del premio preparazione già pagato ad altra società, nel caso in cui si fosse trovata una società alla quale trasferire il giocatore, sottolineando comunque la volontà di trattare con la società e non con il calciatore stesso. L’unica cifra di cui si era parlato sarebbe stata quella di € 2.500,00. Nessuna somma sarebbe stata richiesta ai genitori del giocatore, e nemmeno spesa dagli stessi. Il giocatore è stato successivamente trasferito ad altra società di gradimento, che ha provveduto a versare il premio pattuito. Rimarcando ulteriormente che i dirigenti del Varmo si sono adoperati unicamente nell’interesse della società, al fine di far fronte alle precarie condizioni economiche della medesima all’epoca dei fatti, e non certo per fini speculativi individuali, la difesa chiedeva di poter patteggiare la sanzione con la Procura Federale. Le conclusioni La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota. I deferiti hanno concordato ex art. 23 C.G.S. il patteggiamento come segue: - quanto al sig. TONIZZO Francesco in giorni 40 di inibizione (pena base mesi 2 ridotta di un terzo); - quanto al sig. COLLE Claudio in mesi 2 di inibizione (pena base mesi 3 ridotta di un terzo); - quanto al sig. SCUSSOLINI Gianni Lino in mesi 2 di inibizione (pena base mesi 3 ridotta di un terzo); - quanto all’A.S.D. VARMO in euro 666,00 di ammenda (sanzione base euro 1.000,00 ridotta di un terzo). La motivazione. La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica, nonostante le motivazioni addotte dai deferiti. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale e i documenti dimessi, circa i fatti addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. La CDT FVG ritiene così corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale – FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue: - al sig. TONIZZO Francesco giorni 40 di inibizione; - al sig. COLLE Claudio mesi 2 di inibizione; - al sig. SCUSSOLINI Gianni Lino mesi 2 di inibizione - A.S.D. VARMO euro 666,00 di ammenda; Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it