COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 259/CDT del 06/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI PISTILLI FABIO, PICCI FRANCESCO, SACCUCCI MARIO, ANTOCCHI LUCA E CALANDRA ROBERTO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA ASD LARIANO R.D.P. NEMI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 259/CDT del 06/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI PISTILLI FABIO, PICCI FRANCESCO, SACCUCCI MARIO, ANTOCCHI LUCA E CALANDRA ROBERTO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA ASD LARIANO R.D.P. NEMI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 19.11.2013, inoltrava alla Procura la comunicazione inviata dalla A.S.D. CORI CALCIO, con la quale segnalava che il calciatore PISTILLI FABIO, loro tesserato dal 10.10.2013, dopo il tesseramento non si è più reso disponibile e non è mai quindi potuto essere stato utilizzato nel Campionato Allievi Provinciali di Latina. Segnalava, inoltre, la Società CORI , che il calciatore PISTILLI, sulla base di quanto emerso sul C.U. n. 22 del 31.10.2013, era stato utilizzato nelle file della Società LARIANO R.D.P. NEMI, che partecipava, nel Campionato Allievi Provinciali Fascia B di Roma – Girone “B” La Procura Federale, in relazione alle indagini esperite, rilevava che il suddetto calciatore PISTILLI FABIO, è stato effettivamente impiegato dalla Società LARIANO NEMI nella gara contro il SERMONETA del 12.10.2013, oggetto di valutazione del Giudice Sportivo che ne decretava l’illegittima partecipazione, infliggendo alla Società LARIANO NEMI la punizione sportiva della perdita della gara. Accertava altresì la Procura, che il predetto atleta prendeva parte illegittimamente ad altre 3 gare ed esattamente contro la Società PRO CALCIO CECCHINA del 19.10.2013, contro la Società VIS VELLETRI FLORA del 26.10.2013 e contro la Società FALASCHE ANZIO del 2.11.2013. Dalla documentazione in atti esaminata, è emerso che le distinte delle gare di cui sopra, venivano sottoscritte dai dirigenti accompagnatori PICCI FRANCESCO, SACCUCCI MARIO, ANTOCCHI LUCA e CALANDRA ROBERTO, in cui i predetti attestavano, con specifica dichiarazione, il regolare tesseramento dei calciatori impiegati negli incontri in argomento. Alla luce delle considerazioni suesposte, la Procura Federale deferiva i dei Sigg.ri PISTILLI FABIO, PICCI FRANCESCO, SACCUCCI MARIO, ANTOCCHI LUCA e CALANDRA ROBERTO per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10 cp,,a 2 del C.G.S. e della ASD LARIANO R.D.P. NEMI ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare era presente il solo Rappresentante della Procura Federale, mentre per i deferiti nessuno compariva. Venivano trasmesse, nei termini, memorie difensive dai Sigg.ri ANTOCCHI, CALANDRA, SACCUCCI e PICCI. Preliminarmente viene ritenuto infondato il deferimento, in quanto il tesseramento del calciatore PISTILLI veniva effettuato obbligatoriamente per via telematica, trattandosi di calciatore di Settore Giovanile. Il Calciatore risultava svincolato, per cui veniva elaborata specifica distinta di tesseramento. La procedura veniva avviata in data 10.10.2013 e completata con l’inoltro della documentazione alla F.I.G.C. che la riceveva l’11.10.2013. Il calciatore PISTILLI, veniva quindi impiegato, in totale buona fede, nella gara del 12.10.2013 contro la Società SERMONETA. Nel mese di novembre, la Società LARIANO veniva a conoscenza del reclamo del Sermoneta per la gara del 12.10.2013 con il C.U. n. 22 SGS del 31.10.2013 La Società CORI, contestualmente al reclamo del Sermoneta, inviata una nota alla L.N.D. per le indagini del caso, il calciatore PISTILLI risultava tesserato con la propria squadra. In realtà il 31.10.2013, il PISTILLI risultava regolarmente tesserato solo per la Società LARIANO tanto che il Giudice Sportivo, non accoglieva il reclamo della Società SERMONETA, rispetto alla posizione del PISTILLI, bensì alla posizione di altro calciatore. Il padre del PISTILLI, a seguito del reclamo, effettuava i propri accertamenti, venendo a conoscenza di una propria sottoscrizione in favore del tesseramento del figlio per la Società CORI, circostanza mai verificata. Il padre chiedeva, con lettera del 14.11.2013, inviata alla L.N.D., l’annullamento, se sussistente, del tesseramento del figlio per la Società CORI, ma non otteneva alcun riscontro. Analoga richiesta veniva fatta dal LARIANO, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile. I deferiti concludevano chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, tenuto conto della nullità, illegittimità, improcedibilità e infondatezza per erroneità delle valutazioni effettuate rispetto alle risultanze documentali. Il Rappresentante della Procura, preso atto delle note difensive, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, in quanto gli stessi avrebbero dovuto rivolgersi alla Commissione Tesseramenti. Conclude chiedendo 3 giornate di squalifica a carico del calciatore PISTILLI FABIO, 1 mese di inibizione a carico dei dirigenti CALANDRA ROBERTO, PICCI FRANCESCO, SACCUCCI MARIO e ANTOCCHI LUCA e un punto di penalizzazione ed € 1000 di ammenda a carico della Società LARIANO RDP NEMI. Questa Commissione Disciplinare non può che condividere quanto sostenuto dalla Procura Federale, relativamente al comportamento tenuto dal padre del calciatore PISTILLI il quale avrebbe dovuto rivolgersi alla Commissione Tesseramenti, l’unico organo deputato a verificare la veridicità o meno del tesseramento in questione. Mentre per quanto concerne le richieste avanzate dalla Procura per i Dirigenti indicati in epigrafe, per aver sottoscritto le liste di gara, in cui il calciatore PISTILLI partecipava illegittimamente, e per le Società, possano essere ridimensionate entro limiti di minore entità, tenuto conto del fatto che l’unico vero responsabile della violazione di cui all’atto di deferimento è il calciatore PISTILLI FABIO, al quale pertanto verrà applicata una sanzione più severa. Pertanto, tutto ciò premesso e considerato, la Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al calciatore PISTILLI FABIO 10 giornate di squalifica, 15 giorni di inibizione a carico dei dirigenti CALANDRA ROBERTO, PICCI FRANCESCO, SACCUCCI MARIO e ANTOCCHI LUCA ed € 500 di ammenda a carico della Società LARIANO RDP NEMI. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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