COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 259/CDT del 06/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RAPONI ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S. NONCHÉ 5 COMMI 1,4 E 6 LETT. B) DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. V. BROCCOSTELLA SANTOPADRE AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S., DELL’ART. 5 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL’ART. 11 COMMA 4 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 259/CDT del 06/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RAPONI ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S. NONCHÉ 5 COMMI 1,4 E 6 LETT. B) DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. V. BROCCOSTELLA SANTOPADRE AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S., DELL’ART. 5 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL’ART. 11 COMMA 4 DEL C.G.S. Il Giudice Sportivo Regionale, con nota del 22.11.2013, con la quale venivano trasmessi alla Procura Federale gli atti relativi alla gara V. BROCCOSTELLA SANTOPADRE – SAN MICHELE del 17.11.2013 del Campionato di Promozione, per le opportune valutazioni riguardo il comportamento tenuto dal Sig. ANTONIO RAPONI nelle gare in questione. La Procura Federale esaminava il C.U. n. 95 del 20.11.2013 e la sanzione comminata alla Società V. BROCCOSTELLA SANTOPADRE con l’ammenda di € 800 e prendeva atto di quanto precisato nel supplemento di rapporto dell’arbitro in cui evidenzia in modo particolare il comportamento offensivo ed intimidatorio e gravemente minaccioso tenuto dal Direttore Sportivo ANTONIO RAPONI, il quale, a fine gara, colpiva con uno sputo al corpo l’assistente dell’arbitro. Ascoltato anche il predetto assistente, il quale segnalava che riconosceva tra i tifosi della squadra di casa che lo insultavano e minacciavano gravemente il RAPONI, il quale, prima dell’inizio dell’incontro, si era presentato alla terna arbitrale, in qualità di direttore sportivo della squadra ospitante. Nell’attività di indagine, la Procura, al fine di ricostruire la vicenda, ascoltava il Sig. ANTONIO RAPONI, tesserato federalmente in qualità di Direttore Sportivo della Società V. BROCCOSTELLA SANTOPADRE, il quale confermava di essersi presentato, prima della gara, alla terna arbitrale, ma senza mostrare altro documento, e di aver assistito all’incontro imprecando e contestando alcune decisioni arbitrali, però negando quanto riportato dagli ufficiali di gara. Rilevato che durante le audizioni, gli ufficiali di gara hanno riconosciuto, a mezzo di esibizione fotografica, il RAPONI come responsabile della condotta gravemente scorretta e violenta sopra riportata, confermando quanto repertato negli atti ufficiali di gara. Tenuto conto che detto comportamento non è stato sanzionato dal competente Giudice Sportivo, la Procura ha inteso deferire il RAPONI e la Società V. BROCCOSTELLA SANTOPADRE a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per le violazioni delle norme regolamentari indicate in oggetto. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare è presente il Rappresentante della Procura Federale, Avv. LUCA SANZI, mentre per i deferiti è presente il Dott. ALESSANDRO CORATTI, Direttore Generale della società V.BROCCOSTELLA SANTOPADRE. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento e conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il Sig. ANTONIO RAPONI l’inibizione per 15 mesi e per la società V. BROCCOTELLA SANTOPADRE l’ammenda di € 400,00. Il Dott. CORATTI, preliminarmente si riporta alla memoria difensiva inviata nei termini, ribadendo l’illegittimità del provvedimento, in quanto le frasi rivolte dal RAPONI nel corso della gara, erano solo di carattere ingiurioso, rivolte all’arbitro per decisioni contrarie alla propria squadra e che i fatti di fine gara non possono essere addebitati al RAPONI, in quanto aveva abbandonato lo stadio prima della fine dell’incontro. Insiste il Dott. CORATI che il RAPONI non può essere responsabile di quanto a lui attribuito. Nel merito, considera i rilievi mossi dal Raponi all’arbitro, un legittimo diritto di critica, esercizio questo stabilito da orientamenti giurisprudenziali in cui si evidenzia che è lecito il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Alla luce di tali considerazioni il Dott. CORATTI chiede il proscioglimento dei soggetti deferiti. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver attentamente esaminato l’intero carteggio, non può che concordare con la Procura Federale circa le responsabilità dei soggetti deferiti, ritenendo, tuttavia, che la sanzione a carico del RAPONI possa essere lievemente ridimensionata entro limiti di minore entità, tenuto conto di alcune precisazioni avanzate in questa sede. Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al Sig. RAPONI ANTONIO l’inibizione per 12 mesi ed alla Società V. BROCCOSTELLA SANTOPADRE l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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