COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 05/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SAN CRISOSTOMO Camp. 1° Categoria Gir. M Gara del 11.05.2014 tra San Crisostomo/Accademia Cologno Calcio C.U. n. 59 del CRL datato 15.05.2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 05/06/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società SAN CRISOSTOMO Camp. 1° Categoria Gir. M
Gara del 11.05.2014 tra San Crisostomo/Accademia Cologno Calcio
C.U. n. 59 del CRL datato 15.05.2014
La società SAN CRISOSTOMO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato l'ammenda di € 500,00, lamentando come la stessa sia assolutamente non dovuta in quanto i botti sarebbero stati esplosi al di fuori della struttura del campo di gioco.Questa Commissione, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva: dal rapporto arbitrale nonché sentito il direttore di gara a chiarimenti, è emerso come i botti siano stati esplosi all’interno dell’impianto sportivo dai tifosi della società San Crisostomo, individuati dall’arbitro in modo specifico, indossando gli stessi la maglia della propria squadra.Alla luce di quanto espressamente previsto e sancito dal C.G.S. fa ritenere congrua la sanzione dell’ammenda di € 500,00 comminata dal G.S che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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