COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 Del 05.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.3.2. DEFERIMENTO A CARICO DI PICCIANO LIBERATO, DI BALDONI GIOVAMBATTISTA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. RINASCITA BUSSESE

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 Del 05.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 5.3.2. DEFERIMENTO A CARICO DI PICCIANO LIBERATO, DI BALDONI GIOVAMBATTISTA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. RINASCITA BUSSESE Con atto n. 6199/605 pf 13-14/MS/vdb del 30 aprile 2014 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale PICCIANO Liberato, BALDONI Giovambattista e la società A.S.D. RINASCITA BUSSESE per le seguenti violazioni: il primo: nella sua qualità di Presidente pro tempore, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 1, del C.G.S., per aver rilasciato dichiarazioni riconosciute non veritiere dal Collegio Arbitrale, per avere sottaciuto di avere modificato materialmente una delle sei quietanze di euro 500,00, facendola apparire di 4.000,00 euro, al fine di non corrispondere all'allenatore Bruno Liberatore il saldo di euro 1.500,00 del premio di tesseramento, in virtù dell'accordo economico stipulato e sottoscritto in data 20.08.2010; il secondo: nella sua qualità di Segretario, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 1, del C.G.S., per aver rilasciato dichiarazioni riconosciute non veritiere dal Collegio Arbitrale, per avere sottaciuto di avere modificato materialmente una delle sei quietanze di euro 500,00, facendola apparire di 4.000,00 euro, al fine di non corrispondere all'allenatore Bruno Liberatore il saldo di euro 1.500,00 del premio di tesseramento, in virtù dell'accordo economico stipulato e sottoscritto in data 20.08.2010; la società: per rispondere, a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte al Presidente Picciano Liberato ed al Segretario Baldoni Giovambattista, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. Alla udienza di trattazione dei deferimenti si è avuta la presenza dell’ Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti e né sono pervenute comunicazioni da parte degli stessi per segnalare eventuali giustificazioni della assenza. Il rappresentante della Procura Federale, ritenuta provata la violazione contestata ai deferiti ha chiesto applicarsi agli stessi le seguenti sanzioni: Picciano Liberato mesi sei di inibizione; Baldoni Giovambattista mesi sei di inibizione; società A.S.D. Rinascita Bussese ammenda di euro 500,00. La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, vista la documentazione esibita dalla Procura Federale dalla quale si evince la validità della contestazione per il Presidente ed il Segretario della società A.S.D. Rinascita Bussese, nonché della medesima società per responsabilità diretta ed oggettiva, ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale per ognuno dei deferiti e per la società. Tenuto conto della ingiustificata assenza dei deferiti alla odierna trattazione, in presenza della regolare convocazione degli stessi, ed in applicazione dell'art. 1, commi 3 e 7, del C.G.S., decide applicarsi al sig. Picciano Liberato ed al sig. Baldoni Giovambattista, nelle loro qualità, un aggravamento della sanzione. P.Q.M. dispone applicarsi al Sig. PICCIANO Liberato, nella sua qualità di President e della società A.S.D. Rinascita Bussese all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi sette, di cui sei per la violazione contestata dalla Procura Federale ed un mese per non essersi presentato su convocazione di questa C.D., al Sig. BALDONI Giovambattista, nella sua qualità di Segretario della società A.S.D. Rinascita Bussese all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi sette, di cui sei per la violazione contestata dalla Procura Federale ed un mese per non essersi presentato su convocazione di questa C.D., e alla società A.S.D. RINASCITA BUSSESE la sanzione della ammenda di euro 500,00. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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