COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 25/3/2014 (prot.n.5310/686/pf13- 14/SS/mg) nei confronti di: sig. Gianfreda Pantaleo per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1, e 5 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i doveri di lealtà correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, nell’articolo apparso sul sito internet www.infocollepasso.it in data 16/3/2014 giudizi e rilievi lesivi della reputazione del sig. Nicolò Pignalosa arbitro della gara Stella del Colle – Porto Cesario del 16/3/2014, mettendo in dubbio la preparazione, la competenza e l’imparzialità dell’Ufficiale di Gara, e per aver altresì espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi nei confronti del Comitato Regionale Puglia, in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’intera classe arbitrale e della predetta Istituzione Federale nel suo complesso, violando così l’art.5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. e la società ASD Stella del Colle per la responsabilità diretta ai sensi degli artt.4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente sig. Gianfreda Pantaleo.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 25/3/2014 (prot.n.5310/686/pf13- 14/SS/mg) nei confronti di: sig. Gianfreda Pantaleo per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1, e 5 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i doveri di lealtà correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, nell’articolo apparso sul sito internet www.infocollepasso.it in data 16/3/2014 giudizi e rilievi lesivi della reputazione del sig. Nicolò Pignalosa arbitro della gara Stella del Colle – Porto Cesario del 16/3/2014, mettendo in dubbio la preparazione, la competenza e l’imparzialità dell’Ufficiale di Gara, e per aver altresì espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi nei confronti del Comitato Regionale Puglia, in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’intera classe arbitrale e della predetta Istituzione Federale nel suo complesso, violando così l’art.5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. e la società ASD Stella del Colle per la responsabilità diretta ai sensi degli artt.4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente sig. Gianfreda Pantaleo. Con racc. a.r. del 7/4/2014, la Commissione Disciplinare Territoriale, disponeva la convocazione dei deferiti succitati per l’udienza del 5/5/2014 alla quale comparivano: - l’avv. Nicola Monaco per la procura Federale; - il sig. Pantaleo Gianfreda in proprio e quale Presidente della soc. ASD Stella del Colle. Richiesta e concessa una breve sospensione del procedimento, prima che iniziasse la fase dibattimentale, le parti innanzi indicate dichiaravano di aver raggiunto un’intesa per cui chiedevano che la Commissione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23 C.G.S. applicasse, con ordinanza non impugnabile, le seguenti sanzioni: - per il sig. Gianfreda Pantaleo la inibizione di mesi due; - per l’ASD Stella del Colle l’ammenda di € 300,00. La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia: - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e ritenute congrue le sanzioni d’intesa fra loro indicate; - visto ed applicato l’art.23 n.2 C.G.S. DISPONE 1) l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. Gianfreda Pantaleo la inibizione per la durata di mesi due; - per l’ASD Stella del Colle, l’ammenda di € 300,00; 2) dichiara altresì chiuso il procedimento nei confronti dei deferiti.
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