COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: ANTEO CALCIO – SANSEVERESE del 01.05.2014 (Reclamo della Anteo Calcio S.Paolo Civ.te avverso la squalifica sino a tutto il 31.12.2014 del calciatore Glave Antonio, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Foggia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 52 del 7.05.2014).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 05.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
GARA: ANTEO CALCIO - SANSEVERESE del 01.05.2014 (Reclamo della Anteo Calcio
S.Paolo Civ.te avverso la squalifica sino a tutto il 31.12.2014 del calciatore Glave Antonio,
inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione
Provinciale di Foggia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 52 del 7.05.2014).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- premesso che in corso di istruttoria, il Direttore di gara ha precisato quanto segue: “... il contatto
non mi provocava dolore ... a fine gara il calciatore entrava nel mio spogliatoio accompagnato dal suo allenatore e mi porgeva le scuse”;
- ritenuto, pertanto, che la sanzione inflitta in prime cure può essere ridotta, ma non annullata, attesa l’illiceità del comportamento posto in essere da Glave Antonio;
Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinate Territoriale per la Puglia;
DELIBERA
1) in accoglimento del reclamo proposto, ridursi la squalifica inflitta al calciatore Sig. GLAVE ANTONIO sino a tutto il 02.11.2014 e accreditarsi la tassa versata sul conto della Società istante.
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