COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 552 del 03.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 13/A A.P.D. LINGUAGLOSSA (CT), avverso inibizione del dirigente sig. Giuseppe Lo Giudice fino al 21/10/2018; squalifica dell’allenatore sig. Andrea Carmelo Cerra fino al 21/10/2017; squalifica dei calciatori sigg. Mauro Grasso, Giacomo Lo Castro e Salvatore Raiti fino al 21/10/2018; squalifica dei calciatori Salvatore Maccarrone e Daniele Montagno Bozzone fino al 21/10/2016 – Gara Campionato Juniores regionale Linguaglossa/Calcio Aci San Filippo del 21/10/2013 – C.U. n° 21 della Delegazione Provinciale di Catania del 23/10/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 552 del 03.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 13/A A.P.D. LINGUAGLOSSA (CT), avverso inibizione del dirigente sig. Giuseppe Lo Giudice fino al 21/10/2018; squalifica dell’allenatore sig. Andrea Carmelo Cerra fino al 21/10/2017; squalifica dei calciatori sigg. Mauro Grasso, Giacomo Lo Castro e Salvatore Raiti fino al 21/10/2018; squalifica dei calciatori Salvatore Maccarrone e Daniele Montagno Bozzone fino al 21/10/2016 - Gara Campionato Juniores regionale Linguaglossa/Calcio Aci San Filippo del 21/10/2013 – C.U. n° 21 della Delegazione Provinciale di Catania del 23/10/2013. La A.P.D. Linguaglossa, con corposo e motivato appello, corredato da documenti, ha impugnato le decisioni adottate dal primo giudice e sopra riportate, ritenendole, qui in sintesi, “gravemente ingiuste nei confronti dei tesserati neppure coinvolti nell’accaduto” e ancora “da ritenersi eccessive rispetto ai tesserati coinvolti, attesa la tenuità delle violazioni commesse”. Le stesse considerazioni sono state espresse dal rappresentante della società appellante in sede di audizione, come richiesto. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il procedimento disciplinare si svolge sulla base degli atti ufficiali di gara ed ancora che, a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1, il rapporto dell’arbitro e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Non si possono pertanto prendere in considerazione altri documenti e perizie, che non possono fare parte del procedimento stesso. Ciò posto, per venire all’esame dei motivi di appello, si può in primo luogo rilevare che nessuna incongruenza è ravvisabile nella descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara, né sono apparse all’esame degli atti particolari evidenze che avrebbero potuto fare ritenere “inventato in molte sue parti” il referto arbitrale, come invece sostenuto dall’appellante. Tuttavia, stante l’assenza del direttore di gara all’udienza di convocazione a suo tempo fissata per fornire taluni chiarimenti circa l’effettiva identificazione dei responsabili, questa Commissione ha ritenuto di dover interessare la Procura Federale, attivatasi anche nei confronti dei tesserati raggiunti da sanzione disciplinare. Nel corso delle audizioni questi ultimi, come si legge nella relazione finale datata 23/04/2014 acquisita agli atti del procedimento, ”hanno tutti dichiarato di essere i responsabili dei fatti a loro contestati, confermando quanto descritto dall’arbitro nel proprio referto di gara”. Argomentando nel merito, questa Commissione rileva che le sanzioni irrogate dal primo giudice ai calciatori sigg. Grasso, Lo Castro e Raiti possono essere contenute come in dispositivo, pur se riferite per intero alle fattispecie addebitate, avuto riguardo alla collaborazione resa dai predetti in sede di indagini da parte della Procura Federale ed avuto altresì riguardo alla loro giovane età. Analoghe considerazioni valgono per la posizione del calciatore sig. Maccarrone Salvatore, per il quale la sanzione irrogata dal giudice di prime cure deve essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo. Per ciò che concerne la posizione del calciatore sig. Montagno Bozzone, anch’egli apparso collaborativo, può procedersi ad una revisione della sanzione, avuto riguardo all’atteggiamento da questi tenuto in campo, solo indirettamente strumentale all’aggressione violenta posta in essere da altri tesserati. Vanno poi confermate le sanzioni irrogate al dirigente sig. Lo Giudice, resosi autore di atti di violenza e quella relativa alla posizione dell’allenatore sig. Cerra, il cui coinvolgimento, in parte ricavabile dalle stesse ammissioni dell’appellante e poi dalla confessione resa alla Procura Federale già risultava con chiarezza in sede di esame del referto arbitrale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi fino al 21/10/2017 la sanzione della squalifica a carico dei calciatori sigg. Mauro Grasso, Giacomo Lo Castro e Salvatore Raiti; dispone contenersi fino al 30/06/2016 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Maccarrone; dispone contenersi fino al 31/12/2015 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Daniele Montagno Bozzone. Dispone confermarsi il resto dei provvedimenti già assunti dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catania. Senza addebito di tassa reclamo, non versata.
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