• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 552 del 03.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 290/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL
SIG. SELLY DAVID ROMEO
Con nota 4888/508 pf 13 14 AA/ac del 10/03/2014 la Procura Federale ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Selly David Romeo per rispondere
delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40
comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere senza averne titolo il tesseramento nella
stagione sportiva 2013/2014 per la società Resuttana San Lorenzo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 552 del 03.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 290/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL
SIG. SELLY DAVID ROMEO
Con nota 4888/508 pf 13 14 AA/ac del 10/03/2014 la Procura Federale ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Selly David Romeo per rispondere
delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40
comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere senza averne titolo il tesseramento nella
stagione sportiva 2013/2014 per la società Resuttana San Lorenzo.
All'udienza dibattimentale la parte deferita presente personalmente ed assistita dal legale
di fiducia, ha chiesto di essere ammessa al patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S.
Ordinanza:
La Commissione Disciplinare Territoriale;
rilevato che prima dell’apertura del dibattimento il sig. Selly David Romeo ha
depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’articolo 23 C.G.S.,
individuata nella pena base di mesi uno di squalifica ridotta a giorni venti di
squalifica;
rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all’applicazione
della pena come sopra determinata;
visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1)
possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase
dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di
una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte e congrua la
sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con
ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Selly David Romeo la sanzione
della squalifica per giorni venti.
Dichiara la chiusura del procedimento.
La presente delibera va notificata alla parte ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alla parte, in
osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 552 del 03.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 290/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL
SIG. SELLY DAVID ROMEO
Con nota 4888/508 pf 13 14 AA/ac del 10/03/2014 la Procura Federale ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Selly David Romeo per rispondere
delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40
comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere senza averne titolo il tesseramento nella
stagione sportiva 2013/2014 per la società Resuttana San Lorenzo."