COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti: -del Signor Chiavacci Paolo, massaggiatore tesserato per l’U.S.D. Audace Legnaia, per la violazione dell’art.1, c.1, in relazione all’art. 19, c.1, lettera h) del C.G.S; -della Società U.S.D. Audace Legnaia per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti: -del Signor Chiavacci Paolo, massaggiatore tesserato per l’U.S.D. Audace Legnaia, per la violazione dell’art.1, c.1, in relazione all’art. 19, c.1, lettera h) del C.G.S; -della Società U.S.D. Audace Legnaia per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del medesimo Codice. Il G.S.T. della Toscana ha rilevato, nell’esaminare il rapporto della gara valida per il Campionato di I Categoria disputata in data 5 gennaio 2014 tra l’U.S.D. Audace Legnaia e l’U.S.D. Olimpia Palazzolo, il verificarsi di un episodio di violenza compiuto da tesserato, non identificato nell’immediatezza del fatto, nei confronti del calciatore dell’U.S.D. Olimpia Palazzolo, Messini Marco.Ha, di conseguenza, inoltrato – in applicazione dell’art. 34 (c.4) del C.G.S. – richiesta di indagine alla Procura Federale, la quale, concluso l’iter istruttorio, ha disposto il deferimento sopra evidenziato di cui si riportano gli esiti.Al termine della gara in esame ad alcuni tesserati (calciatori e dirigenti) dell’U.S.D. Olimpia Palazzolo, provenienti dalla tribuna, veniva impedito - da persona non inserita nelle liste gara non avente quindi alcun titolo e non indossante alcun segno identificativo di appartenenza alla Società ospitante - di accedere al locale spogliatoi ove intendevano recarsi per recuperare le borse.Nasceva tra detti soggetti una forte contestazione definita “verbale” dalla suddetta persona identificata, successivamente, quale figlio del massaggiatore Chiavacci e gestore del bar annesso all’impianto. Si intrometteva, nel corso dell’episodio, altro soggetto, proveniente dallo spogliatoio ed indossante la tuta ufficiale della Società Audace Legnaia, il quale colpiva con un calcio al basso ventre il calciatore Rosadini Maurizio della Società Olimpia Palazzolo che conseguentemente cadeva al suolo.A sua volta il calciatore Messini, tornato indietro perché richiamato dal trambusto, visto il suo compagno di squadra a terra chiedeva di conoscere chi avesse colpito il Rosadini e dopo aver ricevuto la risposta “Sono stato io”, veniva colpito da “…… una testata al volto che gli procurava epistassi nasale da uno degli astanti.” La Procura Federale ha accertato che autore dei gesti di violenza è stato il massaggiatore dell’U.S.D. Audace Legnaia, Signor Chiavacci Paolo, il quale, dopo aver dichiarato al Collaboratore della Procura Federale di essere intervenuto contro il Rosadini in difesa del figlio minorenne Giacomo, ha aggiunto di aver risposto alla domanda del Messini: ”Sono stato io”, entrando quindi in contatto con lo stesso “…prendendoci così immediatamente a spintoni e colpendosi a vicenda con una testata ciascuno”.Dall’esame degli atti istruttori risulta inoltre che sia il Rosadini che il Messini venivano successivamente medicati presso il P.S. dell’Ospedale S. Giovanni di Dio.Anche i Chiavacci, padre e figlio, sono stati medicati presso lo stesso P.S. ricevendo referto di prognosi per tre giorni ciascuno per essere stati colpiti “da persona sconosciuta”.Fissata la discussione per la data odierna sono presenti, previa rituale convocazione, le parti deferite:- il Signor Chiavacci Paolo, massaggiatore tesserato per l’U.S.D. Audace Legnaia, assistito dal legale di fiducia che ha prodotto tempestiva memoria con la quale, oltre a chiedere in via istruttoria l’escussione di alcuni testi, contesta le conclusioni cui è giunta la Procura Federale in quanto basata sulle dichiarazioni, evidentemente interessate, rese dai Calciatori Messini e Rosadini;- il Signor Baldassari Silvano, Presidente, in rappresentanza dell’U.S.D. Audace Legnaia.La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Marco Stefanini il quale, per conto dell’Ufficio, si riporta agli atti istruttori rilevando la gravità dei colpi inferti dal Chiavacci consistiti in un calcio al basso ventre e in una testata. Chiede quindi che nei confronti del Dirigente deferito e, in conseguenza, della Società di appartenenza vengano irrogate le seguenti sanzioni:- al Tesserato Chiavacci Paolo, la squalifica per mesi 6 (sei); - alla Società U.S.D. Audace Legnaia, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 400,00 (quattrocento).Il Dirigente Paolo Chiavacci, intervenendo in propria difesa tramite il legale che lo assiste, eccepisce la unilateralità della ricostruzione dei fatti effettuata dall’Ufficio Inquirente che non ha deferito gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, anch’essi tesserati, i quali non avevano alcun titolo per entrare negli spogliatoi, soggiungendo che uno di essi ha colpito il giovane Chiavacci. Afferma inoltre che la gara era finita, lasciando in tal modo intendere che il fatto è avvenuto al di fuori dell’ambito federale.Insiste nella richiesta di proscioglimento del Chiavacci e della Società o, in linea subordinata, dell’applicazione di sanzioni nel minimo edittale.Nulla rileva il rappresentante della Società.Chiuso il dibattimento la Commissione così decide.L’affermazione della difesa sul mancato coinvolgimento nel procedimento degli altri due tesserati partecipanti ai fatti, per quanto suggestiva, è del tutto irrilevante.Il procedimento si svolge esclusivamente nell’ambito dei tesserati che la Procura Federale ha deferito e non di altri soggetti.L’accaduto rientra nell’ambito della giustizia sportiva trattandosi di fatti avvenuti tra tesserati, dopo il termine della gara ed in conseguenza di essa, all’interno dell’impianto sportivo.Sotto il profilo del merito, l’esame degli atti ufficiali indica che la gara si è svolta in un contesto che può essere definito normale dato che nel corso di essa si sono verificate unicamente due espulsioni - una per parte – avvenute per somma di ammonizioni l’una, l’altra per fallo da ultimo uomo.Nessuno screzio quindi fra la panchina della Società Audace ed i calciatori della squadra avversaria che potesse in qualche modo preludere a quanto accaduto a fine gara.Tale considerazione conduce a doversi ritenere più che credibili le dichiarazioni rese, in ordine allo svolgersi dei fatti, dai calciatori dell’U.S.D. Olimpia Palazzolo a fronte di quelle strumentalmente rese a difesa dal Dirigente Chiavacci.Infatti la responsabilità del deferito emerge in modo netto dalle concordi deposizioni di altri calciatori presenti all’accaduto che, esaminati dalla Procura Federale, hanno dichiarato di aver visto una persona, identificata successivamente nel tesserato Chiavacci, colpire prima il Rosadini e successivamente il Messini. Quindi, a prescindere dal fatto che il Chiavacci Junior - che si afferma essere il gestore del bar - non aveva titolo per presidiare e custodire il cancello di accesso agli spogliatoi, è indubbio che ad iniziare gli atti di violenza sia stato il Dirigente Chiavacci Paolo.Si rileva a tal fine che le affermazioni del Dirigente di aver spinto il Rosadini facendolo cadere a terra non si conciliano affatto con la refertazione ospedaliera agli atti, la cui diagnosi indica una contusione al testicolo sinistro: è infatti impossibile cadere a terra per una semplice spinta e riportare una contusione del genere. Anche la descrizione fatta dal deferito in ordine allo scontro con il Messini è del tutto inaccettabile non risultando dagli atti che la richiesta di detto calciatore su chi fosse stato a colpire il Rosadini, che otteneva la risposta “Sono stato io “, pronunciata dal Chiavacci come dallo stesso ammesso, sia stata causa di intervento fisico diretto ed immediato da parte del Messini.Del resto il Chiavacci afferma spontaneamente - senza infatti accusare il Messini di aver iniziato la colluttazione - “..prendendoci così immediatamente a spintoni e colpendosi a vicenda con una testata ciascuno”.Inoltre tutti i calciatori esaminati hanno dichiarato di non aver visto né il Messini né il Rosadìni colpire alcuno dei Chiavacci.E’ quindi assolutamente dimostrato che le violenze sono state poste in essere dal Signor Paolo Chiavacci che, da un lato conferma indirettamente l’aggressione al Rosadini, sia pure giustificandola come posta in essere a difesa del figlio del quale descrive l’aspetto come “cianotico” a seguito dello scontro “verbale” avuto con il Rosadini., negando implicitamente, come tutti gli altri, la sussistenza di uno scontro fisico.Dall’altro, appare del tutto privo di fondamento, alla luce delle testimonianze sopra riportate, il tentativo adombrato - tra le righe - dal Chiavacci in istruttoria, per quanto riguarda il Messini, circa il verificarsi di una rissa avviata da entrambi spontaneamente e contemporaneamente.Anche la diversità delle prognosi conferma che l’aggressione è avvenuta ad iniziativa del Chiavacci come lo stesso indica, sia pure in maniera indiretta nel descrivere entrambi i propri interventi, “…in particolare mi dice (il figlio, n.d.e.) di essersi preso verbalmente con il Sig. Rosadini mentre il Sig. Messini era riuscito con impeto ad entrare nello spazio riservato agli spogliatoi. Dettomi questo mi spintono utilizzando sia la gamba che un braccio (l’altro era inservibile, tanto che il giorno nove gennaio, ovvero quattro giorni dopo la partita, mi sono operato alla spalla)…………..con il Sig. Rosadini, facendolo cadere a terra”E’ ancora da rilevare in proposito che appare assolutamente credibile la descrizione del Rosadini sul come e dove essere stato colpito proprio in virtù della dichiarata impossibilità del Chiavacci di usare un braccio,In tali condizioni appare molto più semplice ed istintivo sferrare un calcio al basso ventre che non rischiare un corpo a corpo in condizioni di evidente inferiorità.Significativa appare infine la diversità delle dichiarazioni rese in sede di refertazione ospedaliera dal Rosadini e dal Messini, da una parte e dai Chiavacci padre e figlio dall’altra.Infatti mentre i primi dichiaravano di essere stati colpiti da ”un dirigente della squadra avversaria” con ciò identificando nell’immediato l’aggressore, gli altri due affermavano di essere stati colpiti “da persona sconosciuta”, il che contrasta in maniera evidente con le dichiarazioni rese dal Chiavacci in sede istruttoria.Da queste ultime invece emerge chiaramente che sia lui stesso che il figlio fossero consapevoli del fatto che i loro antagonisti erano calciatori della squadra avversaria. La responsabilità del Chiavacci è quindi accertata essendo per di più del tutto inammissibile ed ingiustificabile l’avvio di una reazione così violenta a fronte di ciò che il Chiavacci junior ha affermato essere una semplice “presa verbale”.Da ciò consegue la responsabilità della Società alla quale deve addebitarsi in via oggettiva non solo il comportamento del proprio tesserato ma - ancorché circostanza non contestata - di aver altresì consentito a soggetto non tesserato (Chiavacci junior) di presidiare il cancelletto di accesso agli spogliatoi. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, accogliendo il deferimento, infligge le seguenti sanzioni: -al Dirigente Chiavacci Paolo, inibizione per mesi 8 (otto); -alla Società U.S.D. Audace Legnaia, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 400,00 (quattrocento).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it