COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. avverso l’ammenda di € 570,00 comminata dal G.S. Firenze

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. avverso l’ammenda di € 570,00 comminata dal G.S. Firenze Con tempestivo reclamo la A.S.D. Alleanza Giovanile impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo di Firenze le ha comminato l’ammenda di € 570,00, con la seguente motivazione: “per offese e minacce al D.G. da parte dei propri sostenitori per buona parte della gara e per aver proferito un proprio sostenitore espressioni dal contenuto palesemente razziste nei confronti di un giocatore avversario”.La società contesta il provvedimento sopraindicato, chiedendone l’annullamento o, in ipotesi, la riduzione rilevando che: a)nessuno dei sostenitori presenti sugli spalti della Tribuna ha pronunciato la frase incriminata, evidenziando, peraltro, che ciò avrebbe scatenato la reazione della tifoseria avversaria; b)risulta improbabile che l’Arbitro abbia potuto comprendere con certezza la provenienza della frase offensiva, in quanto occupato a dirigere la gara; c)rileva, tuttavia, che alcuni giocatori dell’Alleanza Giovanile, interpellati al riguardo, hanno riferito di aver sentito l’espressione incriminata proveniente da fuori lo stadio (al riguardo, rileva che il campo sportivo comunale si trova inserito in adiacenza al parco verde denominato ‘Albereta’, frequentato da numerosi giovani che potrebbero essersi soffermati ad osservare la partita di calcio da alcune fessure createsi nella recinzione ed uno di questi potrebbe aver pronunciato la frase in questione); d)evidenzia, infine, la società l’impossibilità di intervenire e vigilare al di fuori dei propri spazi di gestione e, in ogni caso, l’eccessività della sanzione comminata data l’assoluta incertezza della fonte di provenienza della frase sanzionata. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, delibera quanto segue. Risulta anzitutto premettere che le decisioni degl’Organi disciplinari avvengono sulla base delle risultanze degli atti ufficiali, alle quali com'è noto viene attribuito il carattere di fede privilegiata, salvo che nel corso dell’istruttoria emergano elementi di dubbio atti a minare la veridicità delle circostanze fattuali riferite dal Direttore di Gara.Ciò detto e premesso, passando all’esame degli atti arbitrali, le censure mosse dalla reclamante non colgono il segno.L’Arbitro in sede di supplemento di rapporto ribadisce nuovamente che la frase discriminatoria è stata inequivocabilmente pronunciata, e ripetuta due volte, da un sostenitore locale presente sugli spalti.Le dichiarazioni arbitrali, che per chiarezza di esposizione e precisione di circostanze vanno esenti da critica, consentono pertanto di escludere alla radice l’ipotesi sostenuta dalla reclamante e, conseguentemente, di radicare la responsabilità della società per l’addebito contestato.Del resto, anche il clima creatosi nel corso della gara, le intemperanze dei tifosi, le offese e le minacce rivolte al D.g. sin dal momento dell’avvenuta espulsione del n. 6 della società Alleanza Giovanile, appaiono in linea al comportamento tenuto e al linguaggio utilizzato dagli stessi sostenitori nei confronti del giocatore di colore della società avversaria.L’entità della sanzione, alla luce dei motivi sopraindicati e visto quanto previsto e stabilito in materia di comportamenti discriminatori dalla normativa federale, appare ben calibrata in relazione agli addebiti contestati. P.Q.M. la C.D.T.T.: -rigetta il reclamo proposto dall’Alleanza Giovanile A.S.D. -conferma la sanzione impugnata; -dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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