COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 12/6/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DOMENICO TURBATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.04.2015 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD RAPINO CALCIO / TREGLIO, DISPUTATA IL 13.4.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 39 del 17.04.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°65 del 12/6/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE DOMENICO TURBATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.04.2015 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD RAPINO CALCIO / TREGLIO, DISPUTATA IL 13.4.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 39 del 17.04.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore della società SS Treglio, Domenico Turbato, ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. nei suoi confronti perché, a fine gara, colpiva violentemente con una testata sul naso un calciatore avversario facendolo rovinare a terra e procurandogli una copiosa fuoriuscita di sangue, per poi, successivamente, darsi alla fuga negli spogliatoi al fine di evitare la notifica dell'espulsione
Ha dedotto l’appellante, che il primo Giudice non aveva tenuto conto che era stato precedentemente raggiunto da sputi sul viso e da una testata da un calciatore della società Rapino calcio e che comunque la sanzione adottata era certamente sproporzionata rispetto ai fatti come realmente accaduti. Ha chiesto, inoltre, di sentire come testimoni l’allenatore della società Treglio ed altre persone presenti ai fatti ed ha concluso per la revoca della squalifica o comunque per la riduzione della stessa. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando di non aver notato i gesti provocatori che avrebbe messo in atto il calciatore avversario al momento dei fatti descritti.Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.Occorre innanzitutto premettere che non è consentito a questa Commissione, per precisa norma regolamentare, procedere alla escussione di testimoni.Per quanto concerne l’entità della sanzione irrogata dal primo Giudice, si sottolinea la gravità del comportamento del Turbato, il quale a prescindere dalla eventuale provocazione, non avrebbe in ogni caso dovuto compiere un gesto tale da costringere l’avversario a far ricorso alle cure ospedaliere con una diagnosi di “ trauma cranico non commotivo con amnesia per l’accaduto” e con una prognosi di giorni 3 salvo complicazioni. Lo stesso, inoltre, invece di ravvedersi per il gesto sconsiderato compiuto, al momento della notifica dell’espulsione si è rifugiato di gran corsa negli spogliatoi per evitare di essere raggiunto dal relativo provvedimento.
Ritiene, pertanto, la stessa Commissione che il gravissimo comportamento tenuto dal Turbato sia meritevole della pur consistente sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo . Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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