COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 10/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.117 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 67 del 22.5.2014 (squalifica dell’allenatore CRISTOFARO Michele fino al 30/6/2014, squalifica del calciatore RANDO’ Gabriele per NOVE gare effettive, squalifica del calciatore IAPELLO Rocco per OTTO gare effettive, squalifica del calciatore PALAIA Antonio per SETTE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 10/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.117 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 67 del 22.5.2014 (squalifica dell’allenatore CRISTOFARO Michele fino al 30/6/2014, squalifica del calciatore RANDO’ Gabriele per NOVE gare effettive, squalifica del calciatore IAPELLO Rocco per OTTO gare effettive, squalifica del calciatore PALAIA Antonio per SETTE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentate della società reclamante; RILEVA il reclamo avverso la squalifica dei calciatori Rando’ Gabriele, Iapello Rocco e Palaia Antonio è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 5, del C.G.S., perché non sottoscritto da dirigente abilitato essendo Cristofaro Michele squalificato fino al 30.6.2014; la sanzione inflitta al sig. Cristofaro Michele appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti allo stesso ascritti e può essere ridotta. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda la squalifica dei calciatori RANDO’ Gabriele, IAPELLO Rocco e PALAIA Antonio; riduce la squalifica inflitta al sig. CRISTOFARO Michele al 10 GIUGNO 2014; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it