COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 10/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 118 della Società S.S. TORRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.149 del 15.5.2014 (ammenda di € 800,00, penalizzazione di SEI (6) punti in classifica da scontarsi nella s.s. 2014/2015, squalifica del campo fino al 31.12.2014, inibizione del dirigente TURCO Salvatore fino al 14/5/2019 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inibizione del dirigente SCIGLIANO Emilio fino al 31/12/2018).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 10/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 118 della Società S.S. TORRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.149 del 15.5.2014 (ammenda di € 800,00, penalizzazione di SEI (6) punti in classifica da scontarsi nella s.s. 2014/2015, squalifica del campo fino al 31.12.2014, inibizione del dirigente TURCO Salvatore fino al 14/5/2019 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inibizione del dirigente SCIGLIANO Emilio fino al 31/12/2018). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché, in violazione del termine perentorio di cui all’art.38, comma 2, del CGS, è stato spedito dalla ricorrente in piego raccomandato in data 23.5.2014, ore 10.58, come attestato dal timbro postale apposto sulla busta, quindi oltre i sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.149 pubblicato il 15.5.2014; inoltre non risulta versata la tassa reclamo. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della società S.S. Torretta, reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it