COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 10/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 119 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.151 del 22.5.2014 (ammenda di € 600,00, penalizzazione di TRE (3) punti in classifica da scontarsi nella s.s. 2014/2015, inibizione del dirigente GIGLIOTTI Domenico fino al 21/5/2019, inibizione del dirigente CONACE Giuseppe fino al 30/6/2017, squalificadel calciatore MINIO Giuseppe per QUATTRO (4) gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 10/06/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n. 119 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.151 del 22.5.2014 (ammenda di € 600,00, penalizzazione di TRE (3) punti in classifica da scontarsi nella s.s. 2014/2015, inibizione del dirigente GIGLIOTTI Domenico fino al 21/5/2019, inibizione del dirigente CONACE Giuseppe fino al 30/6/2017, squalificadel calciatore MINIO Giuseppe per QUATTRO (4) gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti;
R I L E V A
con reclamo del 28.5.2014 la società A.S.D. Atletico Maida ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo in epigrafe, chiedendo l'annullamento della sanzione dei tre punti di penalità e dell'ammenda di € 600, l'annullamento dell'inibizione a carico del dirigente Conace Giuseppe e la riduzione delle squalifiche inflitte agli altri due tesserati. Argomenta che i tifosi non sono mai entrati all'interno della struttura sportiva, né tantomeno nello spogliatoio; che, pertanto, nessun petardo è stato esploso all'interno dello spogliatoio; che nessuna pietra è mai stata scagliata contro le finestre dello spogliatoio arbitrale, né alcun vetro è stato rotto; che la vettura dell'arbitro non è stata colpita da calci, anche perché scortata dalle forze dell'ordine. A sostegno di tale tesi produce relazione di servizio dei Vigili Urbani di Maida, sottoscritta dal Maresciallo dei Vigili che scortava
l'arbitro al momento dei fatti, e richiama il referto del commissario di campo. Quanto al dirigente Conace Giuseppe, negando che lo stesso abbia colpito l'arbitro con dei calci alle gambe, richiama la detta relazione di servizio dei Vigili Urbani di Maida e il referto del commissario di campo, i quali attestano che un solo dirigente, il sig.Gigliotti Domenico, ha aggredito l'arbitro, peraltro senza colpirlo con una testata alla nuca. Convocato per gli opportuni chiarimenti, il direttore di gara ha confermato integralmente il suo rapporto la cui valenza probatoria non può essere superata da altre fonti pure acquisite al procedimento, giusta disposizione di cui all’art.35, comma 1.1., del C.G.S.. Accertati i fatti come accaduti, tuttavia, le sanzioni inflitte dal primo giudice devono essere rimodulate in dipendenza della gravità effettiva degli eventi e della mancanza di qualsiasi conseguenza lesiva, considerato anche che le aggressioni sono state perpetrate dai dirigenti della società, mentre i tifosi non sono mai venuti in contatto con il direttore di gara, pur avendo assediato l’arbitro negli spogliatoi ed avendo posto in essere atti contro le strutture. P.Q.M. La Commissione Disciplinate Territoriale : - riduce l’ammenda a € 300,00 (trecento/00);
- riduce la penalizzazione in classifica a UN (1) punto, da scontare nella stagione sportiva 2014 -2015;
- riduce l’inibizione a carico di GIGLIOTTI Domenico fino al 21.5.2017;
- riduce l’inibizione a carico del dirigente CONACE Giuseppe fino al 30.6.2016;
- riduce la squalifica a carico del calciatore MINIO Giuseppe a TRE (3) giornate di gara;
- irroga a carico della società A.S.D. ATLETICO MAIDA la diffida del campo di gioco;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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