COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 11.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 120 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. COLLAGNA avverso squalifica per 4 giornate calc. FERRETTI DAVIDE, per 3 giornate calc. BERTOCCHI ALESSANDRO e FERRETTI ALBERTO, per 2 giornate calc. ALBERTI SIMONE ed al 31.7.2014 calc. FURLONI MANUEL delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 44 del 21.5.2014 gara COLLAGNA – RAMISETO del 14.5.2014 L’U.S.D. COLLAGNA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. FERRETTI DAVIDE non ha compiuto atti di violenza nei confronti di un avversario, ma solamente proteste nei confronti dell’arbitro all’atto della seconda ammonizione; 2) il calc. BERTOCCHI ha solo protestato verso l’arbitro; 3) il calc. FERRETTI ALBERTO non ha partecipato alla gara per precedente squalifica. Chiede l’annullamento della squalifica del calc. Ferretti Alberto ed una riduzione delle altre sanzioni.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 11.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 120 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. COLLAGNA avverso squalifica per 4 giornate calc. FERRETTI DAVIDE, per 3 giornate calc. BERTOCCHI ALESSANDRO e FERRETTI ALBERTO, per 2 giornate calc. ALBERTI SIMONE ed al 31.7.2014 calc. FURLONI MANUEL delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 44 del 21.5.2014 gara COLLAGNA - RAMISETO del 14.5.2014 L'U.S.D. COLLAGNA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. FERRETTI DAVIDE non ha compiuto atti di violenza nei confronti di un avversario, ma solamente proteste nei confronti dell'arbitro all'atto della seconda ammonizione; 2) il calc. BERTOCCHI ha solo protestato verso l'arbitro; 3) il calc. FERRETTI ALBERTO non ha partecipato alla gara per precedente squalifica. Chiede l'annullamento della squalifica del calc. Ferretti Alberto ed una riduzione delle altre sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - premesso che la parte del ricorso relativa al calc. ALBERTI SIMONE non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il calc. FERRETTI DAVIDE, per divincolarsi da una marcatura, colpiva con una mano il viso, e precisamente un occhio dell'avversario che cadeva a terra, e nel lasciare il campo di gioco indirizzava allo stesso avversario una frase offensiva ed irriguardosa; 2) il calc. BERTOCCHI ALESSANDRO, espulso per doppia ammonizione, nel lasciare il terreno di gioco si toglieva la maglia e colpiva con un pugno la parte superiore della panchina, offendendo anche l'assistente ufficiale; 3) il calc. FERRETTI AMEDEO (come da lui indicato a referto ed, invece, sanzionato dal G.S. come FERRETTI ALBERTO), dopo una decisione tecnica, urlava offese e minacce all'indirizzo di un assistente ufficiale e poi, anche dell'arbitro; 4) il calc. FURLON MANUEL, a fine gara, spingeva con il petto l'arbitro, facendolo indietreggiare, mentre gli rivolgeva frasi offensive e gravemente minacciose; d e l i b e r a - di confermare le sanzioni a carico dei calc. FERRETTI DAVIDE, BERTOCCHI ALESSANDRO, FURLON MANUEL e ALBERTI SIMONE e di annullare la squalifica per 3 giornate del calc. FERRETTI ALBERTO, rimettendo gli atti al G.S. di Reggio Emilia per quanto di competenza. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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