COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. Giuseppe PARACHI

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. Giuseppe PARACHI Il deferimento. Con Racc. dd 23.01.2014, ritualmente inviata all’interessato, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., il sig. Giuseppe PARACHI, per rispondere della violazione della violazione dei doveri di cui all’art. 40, comma 3, lett. h) del Regolamento A.I.A., in relazione all’art. 35, punto 1.1. del C.G.S., ascrivibile alla condotta da lui stesso tenuta e consistita nella indebita annotazione sul referto della gara del campionato Giovanissimi Provinciali del 21.5.2013, di un episodio avvenuto il giorno successivo e completamente estraneo allo svolgimento dell’incontro di calcio predetto, che aveva comunque determinato l’adozione di sanzione disciplinare a carico di un calciatore tesserato per la Società ASD Aris San Polo.La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava all’interessato ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 29.05.2014. Il dibattimento. All'udienza del 29.05.2014, dinanzi alla C.D.T. è comparso il solo Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno per il deferito che, nonostante gli fosse stato ritualmente notificata la convocazione, non si è presentato, né ha fatto pervenire difesa alcuna. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità dell’incolpato, ha chiesto nei suoi confronti la applicazione della sanzione della sospensione della attività, per la durata di giorni 20 (venti). La motivazione. La vicenda trae le mosse dalla segnalazione, operata dal medesimo sig. Giovanni PARACHI nella sua qualità di arbitro della sezione A.I.A. di Monfalcone, nel rapporto di una gara del Campionato Giovanissimi disputatasi il 21.04.2013. L’arbitro descrisse a carico di un calciatore da lui diretto in quella gara una condotta irriguardosa ed offensiva nei suoi confronti, asseritamente verificatasi il giorno successivo alla gara, in un contesto diverso, da cui era derivata la squalifica del tesserato sino al 15.05.2013; la C.D.T., in sede di reclamo presentato dalla Società, aveva annullato la decisione del G.S.T., in quanto basata su comportamento non verificatosi in occasione dello svolgimento della gara (delibera in C.U. n. 126 dd. 03.05.2013), e aveva rimesso alla Procura Federale per il più da praticarsi. La Procura Federale, dopo avere svolto propri accertamenti sull’episodio segnalato dall’arbitro, aveva concluso per la rilevanza disciplinare del fatto a carico dell’arbitro, in quanto l’episodio segnalato in referto sarebbe in realtà riconducibile ad uno scambio di invettive tra compagni di scuola, del tutto estraneo all’episodio sportivo verificatosi il giorno precedente. Ne seguiva il deferimento, con atto d.d. 03.12.2013, direttamente inoltrato al sig. Giovanni PARACHI, che pur minore d’età (essendo nato nell’anno 1996), non vedeva raggiunti da alcuna comunicazione gli esercenti la potestà genitoriale. Per tale ragione, con ordinanza resa nella riunione del 19.12.2013, questa C.D.T. ordinava la trasmissione degli atti relativi al deferimento alla Procura Federale, affinché ne rinnovasse la comunicazione agli esercenti la potestà genitoriale. Ciò effettivamente avveniva, con atto d.d. 23.01.2014, sicché il contraddittorio può ora dirsi completo. Preliminarmente, la C.D.T. conferma la propria competenza a giudicare il fatto ascritto al sig. Giovanni PARACHI, appartenente al settore arbitrale, ai sensi dell’art. 30 C.G.S. (RLe Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territorialeR) e dell’art. 3, comma 1 del Regolamento A.I.A. (Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali). In merito ai fatti, essi appaiono comprovati, secondo quanto ricostruito compiutamente negli atti di indagine e come sopra riportato. Non solo il giovane direttore di gara ha impropriamente inserito in un referto, relativo ad un incontro da lui diretto, un episodio che si sarebbe verificato il giorno successivo, ed in particolare una frase irriguardosa che gli sarebbe stata rivolta da un calciatore di una delle due squadre da lui arbitrate, ricollegandolo al momento sportivo, ma successivamente ha anche dichiarato di dubitare dell’effettiva paternità della frase, non essendo nemmeno più certo di poterla attribuire al tesserato, ovvero ad altra persona presente nel medesimo contesto. L’episodio determinava dapprima l’applicazione della squalifica a carico del calciatore, successivamente annullata da questa C.D.T., e successivamente l’instaurazione del presente deferimento. Si ritiene al riguardo congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale, anche in ragione della giovane età dell’interessato e quindi confidando in una prognosi favorevole per il futuro. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide: - dispone a carico del deferito la sanzione della sospensione dall’attività di giorni 20 (venti). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale, al Comitato Regionale A.I.A. Friuli Venezia Giulia ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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