COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 12/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 09.05.2014 a carico di FAUSTO TERAMO, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società US INVERUNO, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver apposto all’insaputa della moglie, sig.ra Sabina Milazzo, la firma della stessa sul modulo di variazione di tesseramento del 02.08.2012 del figlio calciatore minore Christian Teramo; SILVANO GARAVAGLIA, Presidente della società US INVERUNO, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver fatto uso del modulo di variazione di tesseramento del calciatore minore Christian Teramo recante la firma non veridica della sig.ra Sabina Milazzo; US INVERUNO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai comportamenti commessi dal presidente e dai tesserati per violazione art. 4, comma 1 e 2 CGS.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, rilevato che i deferiti non sono comparsi nonostante la regolarità della comunicazione dell’avviso di convocazione, preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni: a FAUSTO TERAMO, SILVANO GARAVAGLIA mesi sei di inibizione, ed alla US INVERUNO Euro 1.000,00 di ammenda.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 12/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 09.05.2014 a carico di FAUSTO TERAMO, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società US INVERUNO, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS per aver apposto all'insaputa della moglie, sig.ra Sabina Milazzo, la firma della stessa sul modulo di variazione di tesseramento del 02.08.2012 del figlio calciatore minore Christian Teramo; SILVANO GARAVAGLIA, Presidente della società US INVERUNO, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS per aver fatto uso del modulo di variazione di tesseramento del calciatore minore Christian Teramo recante la firma non veridica della sig.ra Sabina Milazzo; US INVERUNO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai comportamenti commessi dal presidente e dai tesserati per violazione art. 4, comma 1 e 2 CGS.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, rilevato che i deferiti non sono comparsi nonostante la regolarità della comunicazione dell'avviso di convocazione, preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni: a FAUSTO TERAMO, SILVANO GARAVAGLIA mesi sei di inibizione, ed alla US INVERUNO Euro 1.000,00 di ammenda. OSSERVA dai documenti e dagli atti emerge chiaramente che il sig. Teramo ha apposto una firma apocrifa in calce al modulo di variazione di tesseramento del 02.08.2012 del proprio figlio calciatore minore Christian ed il sig. Garavaglia ne ha fatto colposamente uso senza controllare l'autenticità della sottoscrizione. Tale comportamento costituisce violazione dell'Art. 1, comma 1 CGS. Si ritiene quindi equo comminare le sanzioni in applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da Questa Commissione in casi analoghi, anche in relazione alla categoria di appartenenza della società. PQM commina a FAUSTO TERAMO mesi quattro di inibizione, a SILVANO GARAVAGLIA mesi due di inibizione ed alla US INVERUNO Euro 1.000,00 di ammenda . Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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