COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 11/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTICELLI/CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP DELL’11.5.2014 PLAY-OFF CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 172 del 14.11.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 11/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTICELLI/CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP DELL’11.5.2014 PLAY-OFF CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 172 del 14.11.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP l’ammenda di € 1.500,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara per il comportamento osservato dai propri sostenitori nei confronti di un assistente arbitrale, nel corso dell’incontro, determinandone la definitiva sospensione. Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP chiedendone l’annullamento. Deduceva la reclamante: - l’inadeguatezza della tribuna dell’impianto sportivo in relazione all’importanza della gara ed al numero degli spettatori presenti; - l’impossibilità di controllo dei sostenitori, ammessi, per decisione unilaterale della società ospitante, con ingresso libero e gratuito; - l’eccessiva facilità dei sostenitori delle due squadre di spostarsi, anche nel corso della gara, da una parte all’altra della tribuna, separata solo da un nastro colorato e la presenza delle Forze dell’Ordine, che peraltro non sono mai dovute intervenire, solo nella parte alta della stessa; - la correttezza dei sostenitori di entrambe le squadre. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante produceva documentazione fotografica, relativa allo stato dei luoghi ed ai soggetti coinvolti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha dichiarato che all’inizio del secondo tempo della gara in esame, il suo assistente numero uno richiamò la sua attenzione riferendogli che i sostenitori del Porto S. Elpidio, assiepati nella sovrastante tribuna dietro di lui, dapprima lo avevano attinto con acqua e birra, poi gli avevano lanciato due petardi, esplosigli vicino, ed infine lo avevano colpito sulle braccia e sulle spalle con diversi sputi, dei quali poteva egli stesso constatarne gli inequivocabili segni ancora evidenti, e di avere, per questo, deciso di interrompere definitivamente l’incontro. L’assistente arbitrale, sentito anch’egli a chiarimenti, ha ulteriormente confermato quanto riferito nell’immediatezza dei fatti all’arbitro. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro e l’assistente arbitrale, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni degli ufficiali di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il terzo comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione delle sanzioni applicate alla società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP e, per l’effetto, annulla la sanzione nella parte inerente la squalifica del campo per due giornate di gara, confermando per il resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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