COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 11/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VEREGRA CALCIO 2012 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VEREGRA CALCIO 2012/CORVA CALCIO 2008 DEL 10.5.2014 PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 82 del 14.5.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 11/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VEREGRA CALCIO 2012 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VEREGRA CALCIO 2012/CORVA CALCIO 2008 DEL 10.5.2014 PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 82 del 14.5.2014) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo applicava ai calciatori MORETTI Simone e MANNOCCHI Stefano, entrambi asseritamente tesserati per la reclamante, la sanzione della squalifica rispettivamente per cinque gare effettive e fino al 15 novembre 2014, per il comportamento dagli stessi specificamente osservato, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Veregra Calcio 2012 deducendo l’eccessività delle sanzioni inflitte ai propri calciatori e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. A dire della reclamante: - il calciatore Moretti Simone, al termine dell’incontro, con gesto di disappunto per l’avverso risultato della gara, protestando, calciò il pallone che del tutto involontariamente colpì l’arbitro che si trovava ad una distanza di circa trenta/trentacinque metri; - il calciatore Mannocchi Stefano protestò, anche in maniera veemente, nei confronti dell’arbitro, senza tuttavia mai mettergli le mani addosso o strattonarlo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che a fine gara: - il calciatore Moretti Simone, mentre lo insultava, da una distanza di tre o quattro metri, gli lanciò il pallone “a palombella” attingendolo alla nuca, ma senza provocargli alcuna conseguenza; - il calciatore Mannocchi Stefano lo prese per la giacca e, minacciandolo, lo spinse tre o quattro volte, provocandogli altresì istantaneo dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuto il calciatore Moretti Simone responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse - offese e condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro - unificate sotto il vincolo della continuazione, vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di giustizia sportiva e, quindi, sanzionate con la pena ivi prevista, come da dispositivo; • ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Mannocchi Stefano debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto minaccioso e gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, ma che la stessa, grave più per il contenuto della gestualità che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Veregra Calcio 2012 in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:accoglie il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore MORETTI Simone e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; accoglie il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore MANNOCCHI Stefano e, per l’effetto, la riduce a cinque giornate di gara, disponend altresì la restituzione della relativa tassa.
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