COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. SPORTINSIEME – A.S.D. STELLA DEL COLLE del 25/5/2014 (Reclamo della società A.S.D. STELLA DEL COLLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e inibizione al dirigente PATERLINI Ivan di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 29/5/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. SPORTINSIEME – A.S.D. STELLA DEL COLLE del 25/5/2014 (Reclamo della società A.S.D. STELLA DEL COLLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e inibizione al dirigente PATERLINI Ivan di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 29/5/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. STELLA DEL COLLE è stato sottoscritto e inoltrato dal suo Presidente sig. GIANFREDA Pantaleo inibito fino al 5/8/2014 (giusta Comunicato Ufficiale n. 82 del 5/6/2014); considerato pertanto che ai sensi dell’art. 19 n. 2 lettera a Codice di Giustizia Sportiva, è fatto divieto ai tesserati inibiti temporaneamente di rappresentare la società dinnanzi agli Organi della Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato inammissibile P.Q.M. DELIBERA Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. STELLA DEL COLLE e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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