COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: ARCA VIESTE – PGS DON BOSCO del 08.05.2014 (Reclami della Pol. PGS Don Bosco in data 22.05.2014 avverso l’ammenda di € 500,00 e l’inibizione del Sig. Trallo Paolo sino a tutto il 31.12.2014, sanzioni comminate con decisioni del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate sul C.U. della Delegazione Provinciale di Foggia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 53 del 15.05.2014).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: ARCA VIESTE - PGS DON BOSCO del 08.05.2014 (Reclami della Pol. PGS Don Bosco in data 22.05.2014 avverso l’ammenda di € 500,00 e l’inibizione del Sig. Trallo Paolo sino a tutto il 31.12.2014, sanzioni comminate con decisioni del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate sul C.U. della Delegazione Provinciale di Foggia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 53 del 15.05.2014). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come sopra proposto; Premesso e considerato - che la Società istante ha proposto dapprima un atto di reclamo a firma di Trallo Paolo e, successivamente, altro gravame di medesimo contenuto a firma di Trallo Fabio con la richiesta di tenere per nullo il primo e di prendere in esame il secondo e che gli stessi vanno riuniti per l’evidente connessione oggettiva e soggettiva; - che il secondo reclamo non è sottoscritto da Ratclif Luca, il quale riveste la carica di Vice Presidente, come da foglio censimento Società, ed ha la legittimazione attiva nei casi di impedimento del Presidente; - che pertanto Trallo Fabio non ha poteri di rappresentanza e detta carenza non può essere superata con la delega conferitagli da Trallo Paolo perché quest’ultimo è inibito (e quindi impossibilitato anche a compiere tale attività ex art. 19, co. 2, lett. a) C.G.S.); - che, quindi, il secondo gravame è irricevibile e, nella contraria ipotesi, sarebbe comunque improcedibile per intervenuta consumazione del potere di impugnazione di cui la Pol. PGS Don Bosco è titolare stante, infatti, l’avvenuta presentazione del primo reclamo; - che quest’ultima impugnativa è irricevibile nella parte in cui la Società istante chiede la riduzione dell’ammenda di € 500,00 a proprio carico perché sottoscritta da Soggetto inibito; - che tanto deve dichiararsi seppure l’ammenda detta possa apparire esageratamente sproporzionata rispetto al fatto sanzionato in prime cure; - che può, invece, essere esaminata nel merito la richiesta di riforma dell’inibizione comminata al Trallo Paolo sino a tutto il 31.12.2014, perché manifestamente sproporzionata rispetto alla reale entità dell’addebito, consistito in una reiterata ed offensiva forma di protesta verso l’Arbitro al termine della gara; - che, pertanto, pur dovendo tenere conto della lunga inattività dovuta alla fine dei campionati ed alla pausa estiva, nonché dell’aggravante del comportamento diseducativo da parte di un Presidente di Società operante nel Settore giovanile e scolastico, la Commissione ritiene congrua l’inibizione sino alla data del 02.11.2014; Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Disciplinate Territoriale per la Puglia, DELIBERA 1) dichiararsi irricevibile il secondo atto di reclamo a firma di Trallo Fabio; 2) dichiararsi irricevibile il primo atto di reclamo a firma di Trallo Paolo nella parte in cui viene domandata la riforma della sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Pol. PSG Don Bosco; 3) accogliersi detto reclamo nella restante parte e, pertanto, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale di Foggia, inibirsi Trallo Paolo sino a tutto il 02.11.2014; 4) nessuna tassa è dovuta stante il parziale accoglimento di cui al capo 3) che precede.
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