COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 213/A ASS. CLUB ROSANERO CASTELBUONO (PA), avverso perdita gara 0 – 3, ammenda di € 250,00, squalifica del calciatore sig. Andrea Cicero fino al 31/10/2014, squalifica del calciatore sig. Alessandro Schicchi per 4 gare, squalifica del calciatore sig. Rosario Cicero per due gare – Gara Torneo delle Madonie Girone “C” Nuova Sciara/Club Rosanero Castelbuono del 25/05/2014 – C.U. n° 544/4 Torneo delle Madonie del 28/05/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 213/A
ASS. CLUB ROSANERO CASTELBUONO (PA), avverso perdita gara 0 – 3, ammenda di € 250,00, squalifica del calciatore sig. Andrea Cicero fino al 31/10/2014, squalifica del calciatore sig. Alessandro Schicchi per 4 gare, squalifica del calciatore sig. Rosario Cicero per due gare - Gara Torneo delle Madonie Girone “C” Nuova Sciara/Club Rosanero Castelbuono del 25/05/2014 – C.U. n° 544/4 Torneo delle Madonie del 28/05/2014.
L’Ass. Club Rosanero Castelbuono, con tempestivo atto, ha impugnato le decisioni adottate dal primo giudice e sopra riportate, ritenendole, qui in sintesi, ingiuste nei confronti dei tesserati e comunque da ritenersi eccessive in relazione al reale accadimento dei fatti. La reclamante inoltre impugna la decisione del Giudice Territoriale che gli ha assegnata gara perduta, non ritenendo che ne sussistano i presupposti. Le stesse considerazioni sono state espresse dal rappresentante della società appellante in sede di audizione, come richiesto. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che deve dichiararsi inammissibile il reclamo relativo all’impugnazione del risultato della gara in quanto lo stesso non risulta essere stato notificato alla controparte ai sensi dell’art. 46 comma 5 del C.G.S. Parimenti, va dichiarato inammissibile, a sensi dell’art.45 comma 3 lett. a) del C.G.S., il reclamo relativo alla squalifica del calciatore sig. Rosario Cicero. Nel merito, la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il procedimento disciplinare si svolge sulla base degli atti ufficiali di gara ed ancora che, a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1, il rapporto dell’arbitro e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò posto, dalla lettura del predetto referto si rileva che al 27’ del 2° t. il sig. Cicero Andrea veniva espulso per avere colpito un calciatore avversario. Alla notifica dell’espulsione il predetto calciatore spintonava più volte il direttore di gara assumendo, contemporaneamente, un comportamento ingiurioso nei confronti di quest’ultimo. E’ a questo punto che il direttore di gara chiedeva la collaborazione del capitano sig. Schicchi Salvatore al fine di fare allontanare il calciatore appena espulso, ma quest’ultimo assieme ad altri due compagni di squadra, che l’arbitro non riusciva ad identificare, lo circondavano e, assumendo un comportamento minaccioso, cercavano di indurlo a recedere dalla propria decisione. Ragion per cui l’arbitro, vista l’impossibilità di procedere all’espulsione del predetto capitano e dei due suoi compagni di squadra, decretava la sospensione della gara. Da quanto sopra la sanzione a carico del calciatore sig. Alessandro Schicchi non appare meritevole di alcuna riduzione, apparendo la stessa appena adeguata al comportamento posto in essere da quest’ultimo con palese violazione dei propri doveri di capitano ex art. 73 comma 4 delle N.O.I.F. Di contro va rideterminata in termini più equi la sanzione pecuniaria a carico della Società così come da dispositivo. L’appello, inoltre, può trovare parziale accoglimento per ciò che concerne la sanzione a carico del calciatore Cicero Andrea in quanto la stessa deve essere rideterminata in termini più equi, atteso che il fatto è avvenuto in unico contesto e senza che il direttore di gara subisse delle conseguenze fisiche. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi fino al 15/09/2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Cicero Andrea, ridetermina in € 150,00 l’ammenda a carico della società confermando nel resto i provvedimenti già assunti dal Giudice Sportivo Territoriale. Senza addebito di tassa, non versata.
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