COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 313/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARINELLE GIOVANNI (A.S.D. PRO MELILLI) RUSSITTO VINCENZO (A.S.D. PRO MELILLI) A.S.D. PRO MELILLI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 313/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARINELLE GIOVANNI (A.S.D. PRO MELILLI) RUSSITTO VINCENZO (A.S.D. PRO MELILLI) A.S.D. PRO MELILLI La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 5971/813 pf 13-14 AA/ac del 16/04/2014, il calciatore Giovanni Arinelle e il dirigente Vincenzo Russitto, resisi autori della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., avendo gli stessi sottoscritto rispettivamente n° 2 e n° 5 distinte relative a gare del campionato di serie D calcio a 5, così determinandosi come regolare in tutte e 7 le gare in questione la partecipazione del calciatore sig. Giovanni Arinelle, in realtà non ancora tesserato per la A.S.D. Pro Melilli. La società indicata è stata altresì deferita, con la medesima nota, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma del C.G.S. Le parti deferite sono comparse, ed hanno chiesto di essere ammesse al patteggiamento ex art. 23 C.G.S. Ordinanza n. 1 La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima della chiusura del dibattimento i tesserati signori Russitto Vincenzo e Arinelle Giovanni hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 C.G.S. individuata rispettivamente nella inibizione per mesi due e nella squalifica per mesi due (pena base rispettivamente mesi tre di inibizione e di squalifica) quest’ultima a decorrere dal 1° luglio 2014; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. Ordinanza n. 2 La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima della chiusura del dibattimento l’ASD Pro Melilli in persona del suo Legale Rappresentante Pro Tempore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 C.G.S. individuata nella ammenda di € 400,00(pena base € 600,00); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al dirigente Russitto Vincenzo la sanzione della inibizione per mesi due; al calciatore Arinelle Giovanni la sanzione della squalifica per mesi due con decorrenza 1 luglio 2014; alla ASD Pro Melilli la sanzione dell’ammenda di € 400,00.
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