COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.317/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. ZOUICHI Riccardo, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre; 2) Sig. MUSSOMECI Giuseppe, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 3) Sig. GRECO Salvatore, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 4) Sig. VADALA’ Giovanni, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 5) Sig. PIZZURRO Filippo, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 6) Sig. TERRANOVA Benedetto, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 7) Sig. CARUSO Marco, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato (svincolato in data 01/07/2012 dalla Società A.S.D. Valle Jato Calcio); 8) Sig. PLANO Giorgio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 9) Sig. GAGLIO Francesco, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato, attualmente (con decorrenza 06/02/2014) tesserato per la Soc. A.S.D. Partinicaudace; 10) Sig. CANDELA Salvatore, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 11) Sig. SPINNATO Alessio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 12) Sig. MURANO Ernesto, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 13) Sig. CAPONNETTO Alessandro, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 14) Sig. DI MARIA Giuseppe, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre; 15) Sig. CANDELA BARONE Antonio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 16) Sig. PISCIOTTA Antonio, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato (svincolato in data 01/07/2011 dalla Società A.S.P. Europa Montelepre); 17) Sig. MARTORANA Dario, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre; 18) Sig. LICARI Giuseppe, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 19) Sig. AMATO Francesco, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 20) Sig. BONO Alessandro, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre; 21) Sig. CUCCHIARA Natale, Presidente – Legale Rappresentante della Società Vigor Montelepre; 22) La Società POL. VIGOR MONTELEPRE.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.317/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. ZOUICHI Riccardo, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre; 2) Sig. MUSSOMECI Giuseppe, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 3) Sig. GRECO Salvatore, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 4) Sig. VADALA’ Giovanni, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 5) Sig. PIZZURRO Filippo, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 6) Sig. TERRANOVA Benedetto, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 7) Sig. CARUSO Marco, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato (svincolato in data 01/07/2012 dalla Società A.S.D. Valle Jato Calcio); 8) Sig. PLANO Giorgio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 9) Sig. GAGLIO Francesco, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato, attualmente (con decorrenza 06/02/2014) tesserato per la Soc. A.S.D. Partinicaudace; 10) Sig. CANDELA Salvatore, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 11) Sig. SPINNATO Alessio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 12) Sig. MURANO Ernesto, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 13) Sig. CAPONNETTO Alessandro, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 14) Sig. DI MARIA Giuseppe, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre; 15) Sig. CANDELA BARONE Antonio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 16) Sig. PISCIOTTA Antonio, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato (svincolato in data 01/07/2011 dalla Società A.S.P. Europa Montelepre); 17) Sig. MARTORANA Dario, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre; 18) Sig. LICARI Giuseppe, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 19) Sig. AMATO Francesco, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre; 20) Sig. BONO Alessandro, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre; 21) Sig. CUCCHIARA Natale, Presidente – Legale Rappresentante della Società Vigor Montelepre; 22) La Società POL. VIGOR MONTELEPRE. La Procura Federale, con nota 6216/589 pf13-14 AA/ac del 29 aprile 2014 notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere: a) Il sig. Zouichi Riccardo, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre, della violazione di cui all’art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato undici incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; b) Il sig. Mussomeci Giuseppe, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre, della violazione di cui all’art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato dieci incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; c) Il Sig. Greco Salvatore, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato nove incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; d) Il Sig. Vadalà Giovanni, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato dieci incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; e) Il Sig. Pizzurro Filippo, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato (svincolato in data 01/07/2012 dalla Società A.S.D. Valle dello Jato Calcio), della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato dieci incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; f) Il Sig. Terranova Benedetto, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato undici incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; g) Il Sig. Caruso Marco, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato otto incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; h) Il Sig. Plano Giorgio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato sette incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; i) Il Sig. Gaglio Francesco, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato, attualmente ( con decorrenza 06/02/2014) tesserato per l’A.S.D. Partinicaudace della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato dieci incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; j) Il Sig. Candela Salvatore, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato dieci incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; k) Il Sig. Spinnato Alessio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato otto incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; l) Il Sig. Murano Ernesto, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato otto incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; m) Il Sig. Caponetto Alessandro, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato due incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; n) Il Sig. Di Maria Giuseppe, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato un incontro di calcio – meglio specificato in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; o) Il Sig. Candela Barone Antonio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato nove incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; p) Il Sig. Pisciotta Antonio, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato (svincolato in data 01/07/2011 dalla Società A.S.P. Europa Montelepre) della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato cinque incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; q) Il Sig. Martorana Dario, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato tre incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; r) Il Sig. Licari Giuseppe, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato un incontro di calcio – meglio specificato in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; s) Il Sig. Amato Francesco, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato un incontro di calcio – meglio specificato in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; t) Il sig. Bono Alessio, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato un incontro di calcio – meglio specificato in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva; u) Il Sig. Cucchiara Natale, Presidente della Soc. Vigor montelepre, nelle undici gare sopra speicificate ed oggetto del presente procedimento anche Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Socc. Vigor Montelepre, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro in occasione di undici incontri di calcio n.11 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano sotto la responsabilità della società di appartenenza nel rispetto delle vigenti norme malgrado i calciatori Zouichi Riccardo, Mussomeci Giuseppe, Greco Salvatore, Vadalà Giovanni, Pizzurro Filippo, Terranova Bendetto, Caruso Marco, Plano Giorgio, Gaglio Francesco, Candela Salvatore, Spinnato Alessio, Murano Ernesto, Caponetto Alessandro, Di Maria Giuseppe, Candela Barone Antonio, Pisciotta Antonio, Martorana Dario, Licari Giuseppe, Amato Francesco, Bono Alessio, non ne avessero titolo poiché non regolarmente tesserati, come descritto nella parte motiva; v) La Società Pol. Vigor Montelepre, per avere beneficiato della partecipazione di diversi calciatori non aventi titolo in occasione delle gare meglio specificate in deferimento, tutte valevoli per il campionato di III^ Categoria – Girone “C”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti qualificati come tali e che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna e che di queste si sono presentate i sigg.ri Zouichi Riccardo, Mussomeci Giuseppe, Vadalà Giovanni, Pizzurro Filippo, Terranova Benedetto, Caruso Marco, Candela Salvatore, Murano Ernesto, Cucchiara Natale e la Pol. Vigor Montelepre in persona del suo presidente, i quali preliminarmente hanno chiesto di definire il procedimento con l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Ordinanza n. 1 La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima della apertura del dibattimento i tesserati signori Zouichi Riccardo, Mussomeci Giuseppe, Vadalà Giovanni, Pizzurro Filippo, Terranova Benedetto, Caruso Marco, Candela Salvatore, Murano Ernesto hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 C.G.S. individuata rispettivamente nella squalifica per 4 gare ciascuno (pena base squalifica per sei gare); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. Ordinanza 2: La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima della apertura del dibattimento il sig. Cucchiara Natale, presidente della Pol. Vigor Montelepre, sia in nome proprio sia in nome della società rappresentata, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuate in mesi cinque di inibizione a carico del sig. Cucchiara Natale (pena base mesi dodici di inibizione) e ammenda di € 250,00 di ammenda a carico della Pol. Vigor Montelepre (pena base ammenda di € 600,00); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto ad esse rispettivamente addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo ai sigg.ri Greco Salvatore, Plano Giorgio, Gaglio Francesco, Spinnato Alessio, Caponnetto Alessandro, Di Maria Giuseppe, Candela Barone Antonio, Pisciotta Antonio, Martorana Dario, Licari Giuseppe, Amato Francesco e Bono Alessandro la squalifica per sei gare”. Ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto. In particolare si evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che le persone meglio descritte ed indicate in premessa sono state utilizzate, senza averne titolo, a ben undici gare valevoli per il campionato di III^ cat. Girone “C” con la conseguenza che le stesse devono rispondere delle rispettive incolpazioni soggiacendo alle sanzioni che si determinano come da dispositivo, tenendo conto del numero di gare a cui hanno partecipato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale infligge: 1. su richiesta delle parti, ai calciatori Zouichi Riccardo, Mussomeci Giuseppe, Vadalà Giovanni, Pizzurro Filippo, Terranova Benedetto, Caruso Marco, Candela Salvatore, Murano Ernesto la squalifica per quattro gare; 2. su richiesta delle parti, al sig. Cucchiara Natale la inibizione per mesi cinque ed alla società Pol. Vigor Montelepre l’ammenda di € 250,00; 3. ai calciatori Di Maria Giuseppe, Licari Giuseppe, Amato Francesco e Bono Alessio la squalifica per una gara; 4. ai calciatori Caponetto Alessandro e Martorana Dario la squalifica per tre gare; 5. al calciatore Pisciotta Antonio la squalifica per quattro gare; 6. ai calciatori Greco Salvatore, Plano Giorgio, Gaglio Francesco, Spinnato Alessio, la squalifica per sei gare. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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