COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 12.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN NICOLA BARONIA – GARA PANNI / SAN NICOLA BARONIA DEL 25.01.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 109 del 12.06. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN NICOLA BARONIA – GARA PANNI / SAN NICOLA BARONIA DEL 25.01.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 25 del 6.03.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, alla medesima società, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Cappa Antonio e Donati Raffaele, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società San Nicola Baronia ha proposto appello avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere accolta. Deve premettersi che la reclamante, nel proprio atto d’impugnazione, ha dichiarato che i nominati calciatori sono stati tesserati in data antecedente rispetto alla disputa della gara in esame. Dagli accertamenti, espletati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il calciatore Cappa Antonio risulta tesserato, a favore della società San Nicola Baronia, dal 24.01.2014 e non dal 7.02.2014. In termini espliciti, il calciatore Cappa Antonio è tesserato, a favore della società in questione, da data antecedente, rispetto al giorno della disputa della gara in esame. Viceversa, è risultato che il calciatore Donati Raffaele risulta tesserato, a favore della società San Nicola Baronia, dall’11.02.2014, ovvero da data successiva a quella della disputa della gara in esame. Nella fattispecie, per quanto attiene alla posizione di quest’ultimo calciatore, non si applica la punizione sportiva della perdita della gara, ai
sensi dell’art. 17, comma 5, ultimo capoverso, che testualmente recita: “.. la punizione sportiva della perdita della gara trova applicazione solo nel caso in cui i calciatori di riserva siano utilizzati durante la gara”. Dal referto dell’arbitro, viceversa, risulta chiaramente che il calciatore Donati Raffaele non è stato utilizzato, nel corso della gara in esame, neppure per una frazione minima di gioco. P.Q.M. DELIBERA
in riforma dell’impugnata delibera, di accogliere il reclamo proposto dalla società San Nicola Baronia; di omologare il risultato conseguito sul campo (di 2-3 a favore della società San Nicola Baronia); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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