F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. COZZA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. COZZA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014) Il sig. Francesco Cozza, Responsabile Tecnico dell'A.C. Pisa 1909 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione ad esso inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. 124/DIV del 4 marzo 2014) della squalifica di 2 giornate effettive, seguito gara Pisa/Gubbio del 2 marzo 2014, per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara e per aver pronunciato più volte espressioni blasfeme. Il ricorrente, pur riconoscendo di aver pronunciato frasi blasfeme ma non reiterate, espone i fatti in modo diverso rispetto a come riportati nel Referto arbitrale e chiede pertanto la riduzione della sanzione a 1 sola giornata. La Corte, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché udita la parte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo congrua in merito al comportamento assunto dal ricorrente durante la gara. Rileva, inoltre, ancora una volta che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cozza Francesco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it