F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C. DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GHERARDI ENRICO SEGUITO GARA DELTA PORTO TOLLE/S.P.A.L. 2013 DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO A.C. DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GHERARDI ENRICO SEGUITO GARA DELTA PORTO TOLLE/S.P.A.L. 2013 DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con delibera del 4.3.2014 Com. Uff. n. 124/DIV, infliggeva al calciatore Gherardi Enrico, a seguito gara A.C. Delta Porto Tolle/Spal 2013 del 2.3.2014, la sanzione della squalifica di 3 giornate di gara effettive per “doppia ammonizione per condotta scorretta verso un avversario; espulso rivolgeva all’arbitro una frase offensiva”. Avverso tale decisione proponeva reclamo l’A.C. Delta Porto Tolle S.r.l. sostenendo che il secondo fallo, a seguito del quale il Gherardi era stato espulso, non sussisteva; comunque il Gherardi non aveva pronunciato alcuna frase offensiva. Il reclamo è infondato, infatti, dal referto arbitrale, risulta che il Gherardi, espulso - per aver ricevuto la seconda ammonizione dopo aver commesso un fallo – al 39° del secondo tempo, all’atto di lasciare il terreno di gioco, urlava all’arbitro: “sei uno schifoso bastardo pezzo di m…”. Nel referto vi è menzione anche della prima ammonizione avvenuta per fallo al 31° del secondo tempo. Lo stesso reclamo nell’atto di appello – peraltro – ammette circa le parole offensive: “le uniche parole proferite devono essere considerate come reazione contenuta e istantanea al provvedimento di espulsione, non sicuramente al momento dell’uscita dal campo”. Con ciò riconoscendo, in sostanza, che le parole ingiuriose furono effettivamente proferite sia pure in un momento precedente all’uscita dal campo. La sanzione è adeguata all’offensività e alla pluralità delle espressioni ingiuriose (art. 19 n. 4 sub a cod. sportivo). Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Delta Porto Tolle di Porto Tolle (Rovigo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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