F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 20 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO CALC. VASSALLO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FUSSBALLCLUB SUDTIROL/UNIONE VENEZIA DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 20 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it
6. RICORSO CALC. VASSALLO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FUSSBALLCLUB SUDTIROL/UNIONE VENEZIA DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014, ha inflitto, al calciatore Vassallo tesserato in favore della società Fussballclub Sudtirol, la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara effettive per aver, durante la gara Fussballclub Sudtirol/Unione Venezia disputata il 9.2.2014, avuto un atto di violenza nei confronti di un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone; espulso,
rivolgeva all’arbitro una frase offensiva. Avverso tale provvedimento il calciatore Vassallo Francesco ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 14.2.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 19.3.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Vassallo Francesco, dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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