F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. BOJANO AVVERSO: – DECISIONI MERITO GARA BOJANO/RECANATESE DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014); – ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE I 2013/2014 E SVINCOLO DI AUTORITÀ DEI CALCIATORI CON DECORRENZA 2.4.2014 (Delibera del Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S.D. BOJANO AVVERSO: - DECISIONI MERITO GARA BOJANO/RECANATESE DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014);
- ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE I 2013/2014 E SVINCOLO DI AUTORITÀ DEI CALCIATORI CON DECORRENZA 2.4.2014 (Delibera del Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014)
Con atto dell’8.4.2014, la società A.S.D. Bojano ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014) con la quale sono state irrogate, a carico della Società odierna ricorrente, la punizione sportiva della perdita della gara Bojano/Recanatese del 30.3.2014, con il punteggio 0-3 nonché l’esclusione dal Campionato di Serie D, Girone F, Stagione Sportiva 2013/2014, oltre alla sanzione pecuniaria di € 8.000,00. Con il medesimo atto, la società A.S.D. Bojano ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso il Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014 del Dipartimento Interregionale della L.N.D. con il quale è stata deliberata l’esclusione della società A.S.D. Bojano dal Campionato di Serie D, Girone F, Stagione Sportiva 2013/2014, e lo svincolo d’autorità di tutti i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza 2 aprile 2014. Il ricorso in epigrafe è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato. Con riferimento all’impugnazione del Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014 del Dipartimento Interregionale della L.N.D. con il quale è stata deliberata l’esclusione della società A.S.D. Bojano dal Campionato di Serie D, Girone F, Stagione sportiva 2013/2014, e lo svincolo d’autorità di tutti i calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza 2 aprile 2014, si evidenzia la manifesta incompetenza di questa Corte a conoscere della predetta impugnativa. Ed invero, né l’art. 34, comma 10, dello Statuto della F.I.G.C. né l’art. 31 C.G.S., né altra disposizione federale attribuiscono a questa Corte la competenza a conoscere della predetta impugnativa. Quanto, invece, all’impugnazione della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014) con la quale sono state irrogate, a carico della Società odierna ricorrente, la punizione sportiva della perdita della gara Bojano/Recanatese del 30.3.2014, con il punteggio 0-3 nonché l’esclusione dal Campionato di Serie D, Girone F, Stagione Sportiva 2013/2014, oltre alla sanzione pecuniaria di € 8.000,00, questa Corte non può che rilevare come, dagli atti ufficiali, emerga che la gara Bojano-Recanatese, prevista per il giorno 30.3.2014, non si è disputata a cagione del mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalla L.N.D.; inadempienza che, secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 6. N.O.I.F., equivale a rinuncia alla disputa della gara. Né, al fine di pervenire ad una diversa decisione, valgono le considerazioni addotte dalla Società ricorrente a giustificazione del predetto mancato pagamento, atteso che le stesse non risultano suffragate da alcuna documentazione comprovante la fondatezza delle stesse ed equivalgono, pertanto, a mere asserzioni (alcune delle quali connotate da un carattere diffamatorio nei confronti degli Organi federali di cui vengono denunciate gravi inadempienze). A tale proposito, deve, peraltro, evidenziarsi che, in occasione di ben tre gare precedenti quella di cui più sopra (Bojano/Città di Giulianova 1924 del 10.11.2013, Bojano-Sulmona Calcio 1921 del 2.3.2014 e Bojano/Ancona 1905 del 16.3.2014), la società A.S.D. Bojano non si è presentata sul terreno di gioco, subendo la punizione sportiva della perdita delle predette gare con il punteggio 0-3 ma non ha tempestivamente proposto reclamo avverso le predette decisioni del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., limitandosi, in questa sede, peraltro del tutto irritualmente, a chiedere la ripetizione delle sole gare Bojano/Sulmona e Boiano/Ancona. Non vi è chi non veda la singolarità del predetto comportamento della Società odierna ricorrente che ben avrebbe potuto, ove fosse stata convinta della bontà delle proprie tesi, proporre tempestiva impugnazione avverso le predette decisioni anziché aspettare di essere sanzionata, una volta intervenuta la quarta rinuncia alla disputa di una gara, con la gravissima punizione sportiva dell’esclusione dal Campionato di appartenenza. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proprosto dall’A.S.D. Bojano di Foggia in relazione al profilo di cui al Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014; lo respinge nel resto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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