F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PETTA ANDREA SEGUITO GARA VIBONESE CALCIO/NOTO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PETTA ANDREA SEGUITO GARA VIBONESE CALCIO/NOTO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014 La U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014 con la quale è stata comminata al calciatore Petta Andrea la sanzione della squalifica di 3 gare effettive con la seguente motivazione: “espulso per somma di ammonizioni, nell’abbandonare il terreno di gioco pestava con il piede la caviglia di un calciatore avversario procurandogli intensa sensazione dolorifica”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha sostenuto l’eccessività della sanzione. Ciò in quanto secondo la ricorrente sarebbe stato il calciatore Buscema del Noto a scagliarsi contro il calciatore Petta mentre quest’ultimo stava uscendo dal campo senza alcuna reazione. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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